Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-04-2011, n. 15474

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P.G. Dott. Mazzotta G. che ha chiesto annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 26.07.210 il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente proposto ex art. 670 c.p.p. da E. A. in relazione alla sentenza di condanna 19.05.2009 del Tribunale di Tolmezzo, da un lato rilevando la corretta notifica dell’estratto contumaciale, dall’altro osservando come la richiesta di restituzione nel termine per impugnare fosse generica e neppure deducesse caso fortuito o forza maggiore.- 2. In relazione a quest’ultimo profilo – rigetto della chiesta restituzione nel termine – proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: omessa pronuncia sulla richiesta effettuata ex art. 175 c.p.p., comma 2, trattandosi di sentenza contumaciale.- 3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento dell’impugnata ordinanza.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.- Ed invero il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, nell’esaminare la domanda di restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., proposta dall’ anzidetto condannato, ha motivato con – assolutamente improprio – riferimento al caso fortuito o alla forza maggiore, circostanze non dedotte e non rilevanti nella prospettiva richiesta, mancando del tutto di affrontare e verificare i profili derivanti dalla qualifica di contumace dell’ E. nel processo con riferimento al quale, ed in relazione alla relativa sentenza contumaciale, l’istanza era stata proposta. Si tratta dunque di dare risposta alla domanda come formulata in relazione ai requisiti di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 (e comma 2 bis), profili ignorati nell’impugnata ordinanza.- Si impone dunque annullamento per vizio di motivazione, assente sul punto, con rinvio all’anzidetto giudice dell’esecuzione per nuovo esame.-
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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