Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 15-04-2011, n. 15473 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el P.G. Dott. Mazzotta G. che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 04.11.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate da N.E. M. (pena da eseguire mesi 8 di reclusione, all’epoca libero sospeso), rilevando a suo carico dati negativi di personalità, trattandosi di tossicodipendente che non aveva mai intrapreso percorso di recupero, e la mancanza di elementi concreti di affidabilità in relazione alle misure richieste.

2. Avverso tale ordinanza il predetto condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo: -era regolare in Italia; -aveva un lavoro;

-non aveva altre pendenze; -non vi era prova della tossicodipendenza.

3. Con ordinanza in data 03.03.2010 lo stesso Tribunale rigettava istanza di sospensione dell’esecutività del proprio provvedimento 04.11.2009. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero risulta in atti che il N.E. M. è stato scarcerato per fine pena in data 06.09.2010, di tal che egli non ha più interesse alle chieste misure alternative. E poichè per proporre impugnazione occorre avervi interesse ( art. 568 c.p.p., comma 4), il venir meno di tale requisito rende inammissibile l’impugnazione stessa ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) – Non seguono le sanzioni di cui all’art. 616 c.p.p., il presente esito processuale non essendo dipeso dal predetto ricorrente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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