Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 15-04-2011, n. 15439 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 19.05.2010 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta da V.M.A. avverso l’ordinanza in data 3.05.2010 con cui il GIP del Tribunale di Taranto gli aveva imposto la misura cautelare della custodia in carcere perchè indagato del reato di detenzione di kg 2.620 di cannabis in concorso con C.S.D..

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione di legge; mancanza e illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza stante che i sacchetti di plastica contenenti lo stupefacente erano stati sequestrati in un edificio sito su terreno confinante con quello di pertinenza della sua abitazione.

L’unica impronta del dito mignolo della sua mano sinistra, rinvenuto su uno dei sacchetti sequestrati era priva di forza indiziante poichè poteva essere stata impressa nel corso delle operazioni di sequestro oppure negli uffici del Commissariato dove i sacchetti gli erano stati esibiti.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso, che non investe le esigenze cautelari, è infondato perchè la decisione impugnata non presenta i denunciati vizi di motivazione essendo stati correttamente individuati gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.

Nel presente procedimento incidentale gli indizi, per i quali non sono richiesti, come per l’art. 192 c.p.p., n. 2, i requisiti dell’univocità e della concordanza, devono essere gravi, idonei, cioè, a dimostrare l’esistenza di un reato e la rilevante probabilità che l’imputato ne sia autore.

Deve trattarsi di elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono di prevedere che saranno sufficienti a dimostrare la responsabilità, fondando nel contempo una qualificata probabilità di colpevolezza.

Sulle valutazioni effettuate a tal fine, il compito del giudice di legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui mancanza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, essendo inibito il controllo sull’attendibilità del fonte di prova allorquando essa sia stata sottoposta alla verifica di attendibilità oggettiva e soggettiva, nei limiti consentiti dalla fase processuale di un’indagine preliminare.

Ha anche affermato questa Corte che "la motivazione dei provvedimenti che involgono la misura cautelare dello custodia in carcere, necessariamente sommaria, non può trasformarsi in una pronuncia anticipatoria del conclusivo giudizio finale, anche se deve, comunque, sempre fondarsi su fatti e circostanze concrete e ragionevolmente significative nella prospettiva dell’ipotesi criminosa formulata nei confronti dell’indagato onde consentire la ricostruzione dell’iter argomentativo attraverso cui il giudice e pervenuto alla decisione adottata" (Cassazione Sezione 1, 21.10.1993, Lombardo, RV. 196907).

Ne consegue che l’insussistenza degli indizi richiesti dall’art. 273 è deducibile in sede di legittimità solo se si traduce in mancanza assoluta o illogicità manifesta della motivazione o in violazione di specifiche norme, sicchè non è consentito censurare la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza e rilevanza dei dati probatori, ove l’apprezzamento sia adeguatamente motivato (cfr.

Cassazione Sezione 1, n. 707/1992, D’Avino, RV. 189227: "in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale le doglianze espresse in un ricorso per cassazione e attinenti al difetto sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se si traducono in un motivo di annullamento che può essere ravvisato unicamente nella violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), il quale, per essere rilevabile in sede di legittimità, deve rientrare nelle previsioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ne consegue che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione la valutazione sulla concreta sussistenza tanto degli indizi quanto delle esigenze cautelari, ciò rientrando fra i compiti esclusivi dei giudici del merito, dapprima del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, e poi, eventualmente, del giudice del riesame.

Non sono, quindi, proponibili cenare che richiamano circostanze di fatto implicitamente esaminate dal Tribunale e che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione dei dati fattuali su cui è fondato il convincimento espresso in sede di merito").

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato i sopraindicati principi, avendo, con congrua motivazione comprensiva di tutte le argomentazioni contenute nel provvedimento impositivo, riconosciuto la serietà indiziaria alla stregua del rinvenimento di una cospicua quantità di sostanza stupefacente in un terreno accessibile a chiunque, ma confinante con quello su cui insiste l’abitazione dell’imputato, pregiudicato per reati d’illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Deponeva, inoltre, seriamente a carico dell’imputato il rinvenimento dell’impronta del suo dito mignolo sul sacchetto contenente il maggior quantitativo di droga; dato identificativo contestato in ricorso con argomentazioni meramente fattuali irrilevanti in questa sede.

Non risponde al vero, quindi, che le acquisizioni delle indagini preliminari siano state travisate in danno dell’indagato.

Il ricorso deve perciò essere rigettato con le conseguenze di legge.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *