Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 15-04-2011, n. 15408

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 22.10.2010, con cui il GUP del Tribunale di Bologna gli aveva irrogato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni tre, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed Euro 1.022,00 di multa, per due rapine consumate, due rapine tentate, tutte aggravate dall’uso di arma, nonchè per il reato di porto ingiustificato di coltello.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata lamentando:

la errata mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anzichè di equivalenza, sulle contestate aggravanti, tenuto conto della piena confessione dei fatti resa dall’imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, nella specie, trattandosi di pena patteggiata, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure in relazione alla sussistenza del fatto reato,alle modalità di applicazione della pena, alla sua misura ed alle attenuanti (Cass. S.U. n. 4419/2005; riv. 188404; riv. 203284).

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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