Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 15-04-2011, n. 15397

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.G., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 6.5.2010, della Corte d’Appello di Caltanissetta, confermativa della sentenza 18.12.2007 del Tribunale, in composizione monocratica, di Gela che lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di arresto, per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 (perchè(sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,con decreto del Tribunale di Gela del 10.12.2003, non aveva ottemperato all’obbligo di versare alla Cassa delle ammende la cauzione di Euro 2.000,00).

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la condizione di totale povertà in cui versava l’imputato; 2)erronea applicazione delle norme penali, avendo i giudici di appello omesso l’esame dell’imputato senza accertarne l’impedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

In ordine alla prima doglianza si osserva che il difensore dell’imputato ha rinunciato, in sede di appello, alla riapertura dell’istruttoria dibattimentale, al fine di provare lo stato di indigenza del S., sicchè è preclusa la proposizione, in sede di legittimità, di un motivo di ricorso implicante un accertamento in fatto cui la parte ha rinunciato.

La seconda censura è priva del requisito di specificità, richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c), posto che non è ancorata alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sul punto, laddove è stato evidenziato, in aderenza alla giurisprudenza in materia (Cass. n. 1081/2009; n. 9135/2008), che la parte ha l’onere di manifestare la persistenza del suo interesse all’affettiva assunzione dell’esame dell’imputato e che non determina alcuna nullità il mancato svolgimento dell’esame medesimo ove l’imputato non si sia opposto alla chiusura dell’istruzione dibattimentale, senza che si procedesse all’incombente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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