T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3217 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo al concorso per il reclutamento di 1.552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate, in quanto al termine della visita medica è stato giudicato inidoneo per "note di introversione" con attribuzione del coefficiente 2 nell’apparato PS (psichico);

Considerato che con successivi motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2010, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria di merito relativa al suddetto concorso;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove concorsuali costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità psicofisica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità fisica dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate, va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. LAZIO – SEZ. I bis – 28 agosto 2001, n. 7055 e 18 agosto 2003, n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti emergono le ragioni che hanno determinato il negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo sanitario di carattere psichico, atteso che lo stesso è stato ritenuto non idoneo con attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS in quanto affetto da "note di introversione";

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di approfondimento psichiatrico nel quale sono state ritenute le note di introversione emerse nell’esame della personalità del ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione della idoneità del ricorrente sotto l’aspetto psicofisico ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al preteso difetto di motivazione così come della asserita contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione intimata, in considerazione della evidente autonomia delle valutazioni espresse da differenti strutture sanitarie in occasioni del precedente arruolamento del ricorrente quale volontario in ferma breve nell’Esercito;

Considerato che anche l’impugnativa della graduatoria finale del concorso in questione non si appalesa fondata, in quanto la contestata legittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale comporta l’infondatezza della censura di illegittimità derivata dedotta dal ricorrente;

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe ed i successivi motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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