T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3216 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata esclusione è stata disposta perché la ricorrente è risultata compatibile quanto all’area cognitiva ma non compatibile quanto alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, così riportando una valutazione complessiva di non compatibile;

Considerato che il giudizio espresso dalla Commissione è stato il seguente: "la Commissione conferma gli aspetti negativi indicati dall’ufficiale perito selettore nella propria scheda di valutazione. Nel corso del colloquio di verifica la candidata ha palesato difficoltà di inserimento in contesti diversi dal proprio e, comunque, di operare all’interno di gruppi. Tende a subire passivamente gli eventi, necessitando di essere guidata e incoraggiata. Carente la motivazione, non conoscendo le mansioni del ruolo al quale aspira accedere".

Vista l’ordinanza istruttoria numero 1896/2010, e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione (il provvedimento impugnato si limiterebbe a formulare un acritico in giudizio di non idoneità, fornito di qualsivoglia possibilità di verificare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto la Commissione ad adottare la contestata determinazione) risulta da respingere perché il contestato giudizio risulta esaurientemente esposto dagli atti impugnati, ai quali si rinvia, né risulta che l’esame degli atti del procedimento sia stato precluso alla ricorrente;

– per analoghe considerazioni va respinta la censura la quale lamenta illegittimità dell’articolo 11, comma 3, del bando di concorso e della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri numero 57/17 del 16 aprile 2010, con la quale sono state definite le modalità per gli accertamenti attitudinali, perché non prevederebbero espressamente che l’attività della Commissione deve attenersi agli obblighi di trasparenza in cui alla precedente censura;

– la censura la quale lamenta l’illegittimità della motivazione per relationem che sarebbe contenuta nell’impugnato giudizio di non idoneità va respinta perché quell’atto non reca una motivazione per relationem ma concreta invece un giudizio autonomo formulato ai sensi della normativa di riferimento (peraltro adeguatamente descritta in ricorso), sulla scorta della pregressa relazione dell’Ufficiale psicologo e della pregressa Scheda di valutazione dell’Ufficiale perito selettore;

– la censura la quale lamenta contraddittorietà coi precedenti test sostenuti dalla ricorrente per l’arruolamento come volontario nell’Esercito e con il proprio libretto personale, nonché con i propri precedenti di servizio, va respinta perché pone a raffronto elementi tra loro non omogenei e quindi non raffrontabili;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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