T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3214 equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 26 giugno 2002, depositato nei termini, il Sig. P.P. ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 4923/N del 20 novembre 2001, notificato il 29 aprile 2002, con il quale si respinge l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo per le infermità contratte dal ricorrente.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di eccesso di potere per sviamento, presupposto erroneo, contraddittorietà, violazione del D.P.R. n. 349/94, richiamando il grave incidente occorsogli durante una immersione addestrativa, che avrebbe originato la patologia di cui è affetto il ricorrente.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va premesso che, secondo una costante giurisprudenza, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora comitato per la verifica per le cause di servizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461), anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Da ciò consegue che il sindacato su detti giudizi è consentito esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione.

Nel caso in esame si rileva come il C.P.P.O. abbia espresso il suo necessario parere contrastante con quello formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera circa la dipendenza dell’infermità "Rinite vasomotoria su base allergica simursopatia" da causa di servizio, per cui l’Amministrazione, stante il rilevato contrasto dei suddetti pareri, si rivolgeva al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 178 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale confermava il giudizio negativo del C.P.P.O. con argomentazioni di carattere scientifico che non presentano alcun aspetto di illogicità o di contraddittorietà. Sulla base di tale conclusivo parere l’Amministrazione ha adottato il gravato provvedimento non residuando in capo alla stessa alcun margine residuale di discrezionalità in ordine alla adozione del suddetto provvedimento.

Per quanto concerne la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente di una consulenza tecnica, va

precisato che non sussistono i presupposti per l’espletamento della richiesta consulenza tecnica, tenuto conto dei limiti che l’utilizzo di tale mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi.

In effetti, nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – n. 3380 del 2008).

Il ricorso va, quindi, respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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