Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 725/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 517/2009 proposto da AZIENDA AGRICOLA CARLI DANIELE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Lucchesi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Zane in Venezia, Dorsoduro 3464;

CONTRO

l’Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue, Ezio Zanon e Tito Munari, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/B;

e l’Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura –struttura periferica di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del dirigente della struttura periferica di Verona dell’Avepa 13/11/2008 n. 263, con il quale l’Avepa ha disposto la non ammissibilità della domanda n. 1244685 del 14/7/2008 acquisita al numero di prot. 521517 del 15/7/2008 con la quale è stata richiesta l’erogazione di un aiuto comunitario ai sensi del Reg. (Ce) n. 1698/2005 – Misura 311 – Azione 3 per la diversificazione in attività non agricole – incentivi alla produzione di energia e biocarburanti fonti rinnovabili area B, del valore complessivo di € 530.000,00 nonché dell’allegata nota con la quale ne è stata data comunicazione n. 640342 datata 24/11/2008 successivamente ricevuta e della relativa graduatoria nel punto in cui ha escluso l’azienda ricorrente, della delibera di Giunta Regionale Veneto 12/2/2008 n. 199 e relativi allegati ed in particolare l’allegato D) e del Decreto del Direttore Avepa n. 125 del 3/3/2008, n. 159 del 21/3/2008, n. 187 del 2/4/2008, n. 401 del 27/6/2008, n. 578 del 2008 e la relativa graduatoria regionale nel punto in cui non ha ammesso il ricorrente al finanziamento.

Visto il ricorso, notificato il 28/1/2009 e depositato presso la Segreteria il 17/2/2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 16.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Lucchesi per la parte ricorrente e l’avv. Ligabue per l’AVEPA;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con decreto del Dirigente della struttura periferica Avepa di Verona in data 13 novembre 2008 prot. n° 263 è stata dichiarata inammissibile la domanda di finanziamento, prodotta dal ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ai fini della produzione di energia elettrica.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che alla domanda non sono stati allegati ne’ il computo metrico estimativo analitico né alcun preventivo attinente la realizzazione dell’impianto.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’onere di allegare i documenti sopra indicati entro il termine di presentazione della domanda di finanziamento è espressamente previsto nel bando di cui all’allegato D della delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 199 del 12 febbraio 2008.

Lo stesso bando stabilisce che tali documenti sono considerati essenziali e la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda.

Le censure relative al rispetto della normativa in materia di partecipazione procedimentale sono prive di pregio perché il ricorrente ha partecipato al procedimento e, in tale ambito, non ha dimostrato di avere presentato i documenti sopra indicati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sulla base di tale preupposto l’esclusione dal finanziamento è dovuta.

Né la dimostrazione di avere presentato i documenti sopra indicati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.è avvenuta in giudizio.

D’altro canto la previsione, contenuta nel bando, degli oneri documentali non soddisfatti dal ricorrente, è logica perché costituisce garanzia di serietà di impegno in ordine alla realizzazione degli interventi per i quali è presentata domanda di finanziamento.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 517/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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