Corte Costituzionale, Ordinanza n. 286/2010, detrazione di punti dalla patente di guida

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 31 del 4-8-2010

Ordinanza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 126-bis, comma
2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze
del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze
2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª
serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 23 giugno 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27
ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e
180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di
un’autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento
emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata
la sanzione amministrativa di cui all’art. 126-bis, comma 2, del
d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e
documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva
fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima
contestazione, nei confronti del Comune di Recanati;
che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del
lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i
nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da
piu’ persone;
che le amministrazioni costituite avevano contestato la
circostanza;
che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti
di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o
l’obbligato in solido – ora indistintamente persona fisica o
giuridica – che non siano autori della violazione, hanno due
possibilita’: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente
del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all’art. 180,
comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest’ultimo
caso, soggetti alla detrazione dei punti;
che, in sostanza, l’art. 180, comma 8, del nuovo codice della
strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino
con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l’ipotesi di
inottemperanza all’invito di presentarsi presso gli organi di polizia
per fornire informazioni o esibire documenti;
che il problema di costituzionalita’ delle norme impugnate
sorge, pero’, nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a
rintracciare i dati dell’effettivo conducente ed a fornirli agli
uffici di polizia, perche’ egli dovrebbe, senza alcuna colpa,
soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8;
che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo
abbia ottemperato all’obbligo di cooperare con l’autorita’,
rispondendo all’invito rivoltogli, non puo’ essergli imputata una
responsabilita’ per omissione;
che sarebbe assolutamente contraria ai principi
costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di
responsabilita’ oggettiva per le sanzioni amministrative personali,
come nel caso dell’art. 126-bis, comma 2;
che una simile norma risulterebbe contraria al principio di
ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto
diverso da quello che ha commesso l’illecito, nonche’ per
l’automatismo della applicazione della sanzione, visto che l’art. 3
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
stabilisce che «nelle violazioni in cui e’ applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno e’ responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal
momento che anche nell’ambito delle sanzioni amministrative vige il
principio della responsabilita’ personale;
che, in considerazione di quanto precede, e’ censurabile, in
riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma
che prevede l’obbligo di denuncia a carico del proprietario quando
gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove
l’imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo
responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa
del cittadino, perche’ si risolverebbe in una violazione del diritto
«al silenzio»;
che nei giudizi innanzi a questa Corte e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della
costante giurisprudenza di questa Corte.
Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze
di identico contenuto, dubita della legittimita’ costituzionale degli
artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche
nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati
dell’effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni
previste dall’art. 180, comma 8, per violazione dell’art. 3 della
Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non
comprendendosi perche’ la sanzione vada applicata ad un soggetto
diverso da quello che ha commesso l’illecito; dell’art. 27, primo
comma, della Costituzione, perche’ si tratterebbe di un’ipotesi di
responsabilita’ oggettiva; nonche’ dell’art. 24, secondo comma, della
Costituzione, perche’ l’imposizione al proprietario dell’obbligo di
denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione
appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in
una violazione del diritto «al silenzio»;
che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno
riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24
Cost., la questione e’ manifestamente infondata, e cio’ sulla base
della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste
«la possibilita’ di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori
del tutto l’invito "a fornire i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione", da quello di colui
che "presentandosi o scrivendo", adduca invece l’esistenza di motivi
idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati» (sentenza
n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006);
che questa Corte ha anche affermato che deve essere
riconosciuta al proprietario del veicolo la facolta’ di esonerarsi
dalla responsabilita’, dimostrando l’impossibilita’ di rendere una
dichiarazione diversa da quella «negativa» (cioe’ a dire di non
conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore
della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che
discende dalla necessita’ di offrire dell’art. 126-bis, comma 2, del
codice della strada, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma 8,
del medesimo codice, un’interpretazione coerente proprio con gli
indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata,
secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta
collaborativa (e non gia’ la mera omessa collaborazione) necessaria
ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165
del 2008);
che, dunque, resta confermata, nell’applicazione del citato
art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo
originario che in quello modificato, «la necessita’ si distinguere il
comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i
dati personali e della patente del conducente, non ottemperando,
cosi’, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per cio’ solo
meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una
dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni,
la idoneita’ delle quali ad escludere la presunzione relativa di
responsabilita’ a carico del dichiarante dovra’ essere vagliata dal
giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle
caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo
giudizio» (sentenza n. 165 del 2008);
che il richiamo all’art. 27 Cost. non e’ pertinente, dal
momento che la norma e’ applicabile alla sola responsabilita’ penale
e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita’ costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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