Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2011, n. 15185 revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Comune di Roma impugna per revocazione la sentenza n. 12631 del 2007 di questa Corte, depositata il 29 maggio 2007, con la quale veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo per notifica oltre la scadenza del termine breve per l’impugnazione, il ricorso per cassazione proposto dallo stesso Comune di Roma avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2569 del 2005, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna intimata.

2. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimata.

3.- La parte ricorrente sostiene che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per aver ritenuto inammissibile il ricorso per il decorso del termine breve, calcolando tale termine non già dalla notifica della sentenza a iniziativa dall’altra parte, ma dalla data della notifica effettuata dalla cancelleria.

4. – Dagli atti risulta che la sentenza impugnata con ricorso per cassazione, poi deciso con la sentenza oggetto di revocazione, era stata solo comunicata con biglietto di cancelleria notificato in data 11 febbraio 2005, mentre non risulta alcuna notificazione ad iniziativa dall’altra parte.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., la trattazione del ricorso veniva rimessa alla pubblica udienza.

6. – Il ricorso è fondato e va accolta l’istanza di revocazione. In effetti, per quanto esposto al punto 4, non risulta che via sia stata notifica della sentenza impugnata al Comune, nè la sentenza impugnata per revocazione ha ritenuto la tardività della impugnazione come conseguenza della notifica della comunicazione della cancelleria, avendo anzi affermata testualmente che il termine per l’impugnazione era dee orso "dalla notifica dell’impugnata sentenza avvenuta in data 11 febbraio 2005" (data nella quale fu notificato invece l’avviso di cancelleria). La Corte quindi è incorsa nell’errore denunciato.

Va quindi disposta la revoca dell’impugnata sentenza.

7. – Quanto al merito del ricorso, occorre rilevarne la fondatezza.

Infatti, l’impugnazione si fondava su un unico motivo col quale si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Giudice di Pace erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione, sollevata in quella sede dall’odierna intimata, per esser stata la somma richiesta dopo i cinque anni, errando nel ritenere che si trattasse di canoni di concessione, assimilabili ai canoni di locazione e come tali assoggettabili alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 3, l’Amministrazione aveva invece richiesto una somma per l’occupazione senza titolo del bene in questione, mancando un atto di concessione che autorizzasse la collocazione di impianti pubblicitari sul suolo pubblico.

La norma applicabile risultava, invece, essere quella dell’art. 2947 c.c., che comporta, pur in presenza dello stesso termine di prescrizione, che il termine inizi a decorrere soltanto dal momento in cui è cessato l’illecito a carattere permanente (l’occupazione abusiva).

Nel caso in esame l’atto di accertamento di indennità (n. 4063) risultava emesso in data 16 dicembre 2002 a fronte di una occupazione abusiva effettuata nell’anno 1997 ed accertata al 1 gennaio dell’anno successivo, momento nel quale l’abusiva occupazione era ancora in atto. La richiesta riguardava, quindi, l’indennità dovuta per il 1997 ed accertata il 1 gennaio 1998: i cinque anni per la richiesta, decorrenti dal 1 gennaio 1998 (giorno dell’accertamento) venivano a scadere al 1 gennaio 2003, mentre l’accertamento fu emesso nel dicembre del 2002.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di infondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione avverso il verbale di contestazione in questione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l’originaria opposizione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 12631 del 2007 e, decidendo sul ricorso rgn 18501 del 2005, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 280,00 per onorari, Euro 220,00 per diritti e Euro 70,00 per spese per il giudizio di merito, nonchè in Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 per le spese per ciascuno dei giudizi di legittimità, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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