Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-03-2011) 15-04-2011, n. 15392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ne Giancarlo che chiede l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza 23.11.03 il Tribunale di Macerata condannava F. F.o, per il reato di tentata estorsione in danno della Nordica Leasing s.p.a., alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa,oltre al risarcimento del danno, per Euro 115.000,00 in favore della stessa società per aver tentato di costringerla, attraverso G.S., esponente di tale società, a versare la somma di L. 5.000.000, con minacce di trattenere e non restituire un autocarro appartenente alla Nordica Leasing e che era stato concesso in locazione finanziaria alla "Multigenere" s.r.l., del quale l’imputato, operativamente collegato con tale società locataria, faceva capire di essere venuta in possesso, occultandolo);

condannava, inoltre, B.M. per il reato di cui all’art. 216, comma 1 in relaz. al R.D. n. 267 del 1942, art. 223, comma 1, per aver distrutto,occultato la contabilità sociale allo scopo di non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti di affari della impresa Multigenere s.r.l. dichiarata fallita il 13.12.1996.

In parziale riforma di tale sentenza la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 25.3.2010, assolveva il B. dal reato contestatogli, riducendo ad un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 700,00 di multa la pena inflitta al F. e rideterminando in Euro 3.000,00 l’importo del risarcimento del danno in favore della parte civile.

Con ricorso per cassazione avverso tale sentenza il F., tramite difensore, deduceva:

1) mancata assunzione di prova decisiva, non essendo stati sentiti i testimoni a discarico che egli aveva indicato al P.M. durante le indagini preliminari e non avendo, peraltro, potuto, per legittimo impedimento partecipare all’udienza del 16.1.2001 ed interrogare il teste a carico, G.S.;

2) il tentativo di estorsione non era configurabile con riferimento ad un bene (il camion) di cui il F. non aveva il possesso;

peraltro la sparizione di tale mezzo avrebbe pregiudicato il credito per prestazioni professionali vantato dall’imputato stesso nei confronti della Nordica Leasing, per la quale il G. svolgeva autonomamente l’attività di consulente, senza far parte dell’organico aziendale;

3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva fondato la prova del reato contestato sulle contraddittorie dichiarazioni del B., della U. e dei testi G. e M., escludendo l’ipotesi che il comportamento del F. fosse diretto a tutelare una propria legittima pretesa creditoria nei confronti della Nordica Leasing;

4) difetto di legittimazione della Noridica Leasing in ordine al diritto al risarcimento del danno, posto che l’unica persona danneggiata era semmai individuabile nel G. che aveva agito non come funzionario della società Nordica Leasing ma in maniera del tutto autonoma. Con memoria difensiva i difensori dell’imputato rilevavano l’intervenuta prescrizione del reato alla data della sentenza impugnata, per essere decorso il termine di anni 8 e mesi 4 dalla data di commissione del fatto (sino al (OMISSIS), come risultante in atti ovvero, secondo l’ipotesi accusatoria, sino all’autunno 96). In subordine sollevavano questione di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, "nella parte in cui non consente l’applicazione del nuovo calcolo della prescrizione ai processi nei quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado al momento dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, in relazione all’art. 117 Cost., pendenti nei gradi successivi".
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine alle censure sub 1),2) e 3), il giudice di appello ha dato conto della sussistenza del reato contestato di tentata estorsione sulla base della ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice, delle testimonianze rese dal G. (diretto percettore delle minacce del F.) e M. nonchè di quanto riferito dalla U. e dal B. (imputati di reati connessi), escludendo, con correttore logica motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, che la condotta dell’imputato fosse rapportabile ad una pretesa creditoria, avuto riguardo al fatto che il F. aveva condizionato la restituzione dell’autocarro in questione al versamento delle somme di cui pretendeva di essere creditore. Come accertato nella sentenza impugnata tale pretesa non era comunque azionabile nei confronti della Nordica Lesing" e sussisteva, quindi, la minaccia di un fatto ingiusto, consistente nel trattenere detto bene.

Il quarto motivo di ricorso esula dai motivi di appello e non è, pertanto, proponibile.

Non risulta maturato il termine di prescrizione del reato secondo la disciplina antecedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 2005.

Va, infine, rilevato, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con la memoria difensiva, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 394/2006, ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa di individuare nell’intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo alla efficacia retroattiva della "lex mitior". Con recente sentenza della S.C. (Cass. n. 37753/2010) è stato, inoltre, affermata la manifesta infondatezza di detta questione, in riferimento all’art. 117 Cost., in difetto di una giurisprudenza costante e consolidata della C.E.D.U, idonea collegare i profili della "lex mitior" all’istituto della prescrizione, essendo le singole decisioni della Corte Europea in materia ad efficacia limitata al caso concreto; in secondo luogo "resterebbe da esplorare la natura ambigua dell’istituto della prescrizione ed i suoi effetti correlati alla varie fasi del processo".

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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