T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 13-04-2011, n. 3212 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata esclusione è stata disposta perché il ricorrente è risultato compatibile quanto all’area cognitiva ma non compatibile quanto alle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, così riportando una valutazione complessiva di non compatibile;

Considerato che il giudizio espresso dalla Commissione è stato il seguente: "il candidato in sede di intervista con la Commissione si è mostrato timido ed ancora con un assetto di personalità in via di maturazione. Anassertivo nel modo di proporsi, appare gregario e presenta una netta involuzione rispetto a quanto evidenziato circa due anni fa. Presenti altresì segni di tensione emotiva che non consente di prevedere un positivo adattamento. Riferisce che la dimensione della vita militare che gli è piaciuta meno è stata la tipologia di vestiario militare. Appare ingenuo e superficiale. Lo si ritiene non compatibile con il contesto specifico".

Vista l’ordinanza istruttoria numero 1894/2010, e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta contrasto con le pregresse Relazione psicologica e Scheda di valutazione attitudinale risulta da respingere perché l’impugnato giudizio appare del tutto compatibile con la Relazione psicologica (la quale, tra l’altro, segnalava come da verificare, tra gli altri, durante il colloquio l’adattabilità, l’assertività e la motivazione) e parzialmente compatibile con la Scheda di valutazione attitudinale relativamente all’area comportamentale; e pertanto, tenuto conto che con il ricorrente si è svolto un apposito colloquio approfondimento per la valutazione finale, quest’ultima non risulta affetta da palesi vizi logici o gravi carenze valutative;

– la censura la quale lamenta che la Commissione non ha espletato un colloquio di verifica ma ha condotto (in violazione dell’articolo 4 delle Norme tecniche) un’altra intervista attitudinale risulta da respingere perché non risulta una simile violazione alla normativa di riferimento ma risulta invece che – come già rilevato relativamente alla censura che precede – si è svolto un apposito colloquio di approfondimento, che non contrasta con le pregresse Relazione psicologica e Scheda di valutazione attitudinale;

– la censura la quale lamenta che illegittimamente la Commissione ha affermato che il ricorrente presenta una netta involuzione rispetto a quanto evidenziato circa due anni fa (perché la Commissione sarebbe stata ingiustamente influenzata dalla preventiva visione dei risultati pregressi e avrebbe perpetrato una disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali non avevano mai partecipato al concorso) risulta da respingere perché il confronto col precedente risultato della selezione non è escluso dalla normativa di riferimento ed appare anzi privo di vizi logici, essendo suggerito dall’intento di meglio valutare l’attitudine del giovane candidato tenendo conto della sua evoluzione caratteriale (che peraltro nella fattispecie è risultata essere una involuzione);

– la censura la quale afferma che illegittimamente il colloquio è durato solo circa 2 minuti risulta da respingere perché – anche a prescindere dalla prova di questa asserzione (oggetto di richiesta istruttoria del ricorrente) – in base a massima di esperienza può ritenersi che la Commissione, confortata dalla pregressa Relazione psicologica e dalla pregressa Scheda di valutazione attitudinale, possa essere stata in grado, anche in tempi ristretti, di formulare un giudizio privo di vizi logici e carenze valutative, così come risulta anche dalla esaustiva motivazione del proprio giudizio;

– la censura la quale lamenta carenza di motivazione va respinta perché il contestato giudizio risulta esaurientemente esposto dagli atti impugnati, ai quali si rinvia;

– la censura la quale lamenta vizi di istruttoria e di motivazione quanto all’asserzione di ricorrente circa il suo scarso gradimento della tipologia di vestiario militare va respinta perché non risulta, anzi appare da escludere, che questa asserzione del ricorrente sia stata decisiva per la sua esclusione; anche se, invero, una valutazione che considerasse questa asserzione del ricorrente nel più ampio contesto degli elementi da cui ricavare il giudizio di inidoneità formulato non risulterebbe affetta da gravi vizi logici;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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