Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 15-04-2011, n. 15472

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tonio del foro di Palermo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20.10.2010, il Tribunale del riesame di Palermo ha respinto l’appello proposto da C.F. avverso il provvedimento del 23.9.2010, con il quale la Corte d’Appello di Palermo aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in atto applicata nei confronti del prevenuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 304 c.p.p., comma 2. 2. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero i presupposti di legge per far luogo a detta sospensione, in presenza di circostanze che rendevano impossibile addivenire, entro i termini di custodia cautelare, alla chiusura del dibattimento ed alla pronuncia della sentenza, avendo rilevato che le ragioni di natura processuale addotte giustificavano il provvedimento di sospensione disposto dalla Corte d’Appello in data 23.9.2010. 3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Palermo C. F. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione contraddittoria e carente.

Secondo il ricorrente non sussistevano i presupposti previsti dalla legge per far luogo alla chiesta sospensione, in quanto il disguido costituito dalla mancata traduzione di un imputato non poteva avere alcun riflesso sul decorso dei termini cautelari di fase, atteso che la Corte d’appello aveva disposto lo stralcio della posizione processuale di tale coimputato non tempestivamente tradotto in udienza; inoltre il provvedimento impugnato aveva omesso di dedurre in ordine alla censura da lui proposte avverso quanto dichiarato dalla Corte d’appello il 23.9.10, non essere cioè possibile la definizione del procedimento entro il 19.11.10.

Inoltre illegittimamente il Tribunale dei riesame avrebbe avallato l’impugnato provvedimento di sospensione adducendo elementi ed argomenti diversi rispetto a quelli considerati dalla Corte nell’impugnata ordinanza, avendo il Tribunale del riesame fatto riferimento al numero degli imputati ed alle imputazioni, in tal modo violando l’art. 310 c.p.p., atteso che il Tribunale del riesame poteva decidere anche per motivi diversi rispetto a quelli enunciati dal provvedimento impugnato solo se chiamato ad esaminare provvedimenti che disponevano misure coercitive, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 9; al contrario, nella specie in esame, il Tribunale del riesame era stato investito di un appello cautelare, ex art. 310 c.p.p., si che, nell’appello in esame, avrebbe dovuto osservare le norme previste in tema d’appello dall’art. 597 c.p.p., ossia il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", con conseguente carenza del Tribunale del riesame di integrare o sostituire la motivazione addotta dal provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.F. è infondato.

2. Il Tribunale del riesame di Palermo ha invero rilevato come l’impugnato provvedimento abbia validamente motivato in ordine alla necessità di far luogo alla chiesta proroga dei termini di custodia cautelare dell’odierno ricorrente, avendo rilevato:

-che il processo riguardava ben 21 persone, pur dopo l’intervenuto stralcio della posizione processuale di un imputato;

-che il processo aveva ad oggetto, oltre a numerosissime fattispecie criminose di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, gran parte delle quali connotate dal vincolo della continuazione interna, si che ognuna di essa era da ritenere caratterizzata da una pluralità di condotte, anche il delitto associativo in materia di stupefacenti, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ascritto, oltre che all’odierno ricorrente, altresì ad altri 7 imputati;

-che l’invocato requisito della particolare complessità sussisteva, anche a voler tenere unicamente conto dei tempi della discussione finale, la cui tempistica e complessità sussisteva nei giudizi abbreviati, come quello in corso nei confronti del ricorrente, ordinariamente caratterizzati dalla carenza di attività istruttoria.

3. Valide, convincenti e reali sono dunque le ragioni di natura processuale addotte dalla Corte territoriale e ritenute dal Tribunale del riesame idonee a giustificare il provvedimento di sospensione impugnato, essendo state esse apprezzate nella loro globalità e ritenute idonee a giustificare la prognosi di particolare complessità del dibattimento, tale da far superare il termine massimo di custodia riferito alla fase (cfr. Cass. 6A 11.3.03 n. 18218 rv. 225343).

Va peraltro rilevato come il potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice, di valutare di volta in volta le condizioni oggettive legittimanti la sospensione del termine di durata massima della misura cautelare ai sensi dell’art. 304 c.p.p., comma 2, può essere sindacato nella presente sede di legittimità solo se sorretto da motivazione illogica od insufficiente; il che non è dato rilevare nel caso in esame essendo al contrario la motivazione addotta dal provvedimento impugnato conforme ai canoni della logica e della non contraddizione (cfr. Cass. 6^ 26.10.04 n. 10 rv. 230516).

4. E’ poi infondata al limite dell’inammissibilità la censura formulata dal ricorrente, avente ad oggetto la pretesa violazione, da parte del Tribunale del riesame, del principio devolutivo, previsto, in tema di appello, dall’art. 597 c.p.p..

Si osserva invero che, ai sensi di tale ultima norma, l’appello attribuisce al giudice la cognizione dei punti della decisione, ai quali si riferiscono i motivi di appello proposti, si che il principio devolutivo è da intendere riferito all’oggetto della domanda e non alle argomentazioni poste a sostegno di essa; dal che consegue che non viola il principio devolutivo il Tribunale del riesame in funzione di giudice di appello che abbia rigettato il gravame dell’imputato avverso la decisione della Corte d’appello di sospendere per tutta la durata del processo i termini di custodia cautelare facendo riferimento al numero degli imputati ed ai tipi di imputazione, atteso che trattasi di pronuncia da ritenere in ogni caso riferita al tema della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, oggetto della domanda e del gravame proposto avverso il provvedimento che su tale sospensione aveva statuito (cfr., in termini, Cass. Sez. 6, 13.5.2010, 35068, Rv. 248584).

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da C.F., con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

6. Si provveda all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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