Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15179 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, accogliendo per quanto di ragione il ricorso proposto dal giornalista S.M. nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana spa, per quanto ancora in questa sede rileva accertò l’inadempimento della RAI all’obbligo di adibire il ricorrente all’attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento all’informazione di attualità di prima serata e di programmi di reportage di seconda serata; dichiarò il diritto del ricorrente ad essere adibito all’attività lavorativa come realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell’informazione di attualità, nonchè di programmi di reportage, condannò la RAI al risarcimento del danno da lucro cessante e a quello da demansionamento.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23.3 – 21.9.2009, respinse il gravame principale della Rai e quello incidentale del S..

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale la RAI – Radiotelevisione Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su dieci motivi e illustrato con memoria.

L’intimato S.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Prima dell’udienza di discussione è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite, e di contestuale accettazione della rinuncia da parte dell’intimato.
Motivi della decisione

La ritualità della rinuncia e dell’accettazione della medesima, sottoscritte rispettivamente dal Direttore Generale della ricorrente e dal controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ( art. 391 c.p.c.).

Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’adesione personale del controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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