Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 15-04-2011, n. 15470 esecusione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22.7.2010, il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione della carcerazione, emesso dalla locale Procura della repubblica nei confronti di V.C., condannato con sentenza irrevocabile del 12.3.2010 alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p., art. 61 c.p., n. 11, col riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 c.p., u.c..

2. Il Tribunale ha confermato l’ordine di esecuzione emesso dal P.M. senza far luogo al contestuale decreto di sospensione, avendo ravvisato l’ipotesi di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), alla stregua del quale la sospensione dell’esecuzione non poteva essere disposta nei confronti, fra l’altro, dei soggetti condannati per delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, fra i quali era appunto ricompreso il delitto di cui all’art. 609 bis c.p., del quale il V. era stato dichiarato penalmente responsabile;

e la norma di cui all’art. 4 bis, comma 1 quater, o.p., alla stregua della quale, in caso di concessione dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, i benefici penitenziari previsti dall’art. 4 bis, comma 1 o.p. potevano essere concessi ai soggetti condannati per il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. a prescindere dai risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, non poteva incidere sull’individuazione dei reati ostativi, elencati nell’art. 4 bis o.p., cui aveva fatto rinvio l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a).

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione personalmente V.C., eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto l’art. 4 bis, comma 1 quater o.p. aveva prescritto l’osservazione scientifica della personalità del condannato e quindi la necessità della carcerazione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. prevedendo un’espressa clausola di esclusione e cioè facendo salva l’intervenuta applicazione della circostanza attenuante prevista dall’u.c., citato art.; e poichè ad esso ricorrente era stata applicata la circostanza attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, i benefici penitenziari potevano essergli concessi senza che egli dovesse essere sottoposto ad osservazione scientifica della personalità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da V.C. è infondato.

2. Non è contestato che il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni l e mesi 10 di reclusione per il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. e che, al medesimo è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3. 3. L’art. 4 bis, comma 1 quater o.p. fa oggetto di distinte espresse previsioni i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p. ed in relazione al primo di essi prevede la clausola di dispensa dall’osservazione intramuraria scientifica e collegiale, qualora, come nel caso in esame, sia stata riconosciuta l’attenuante del caso di minore gravita, prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3. 4. Il provvedimento impugnato merita tuttavia di essere confermato, per avere esso fatto applicazione della prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, alla stregua della quale il rinvio disposto dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a) alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis non va riferito anche alle statuizioni, contenute nel comma 1 quater della citata norma, concernendo detta norma la diversa materia dell’applicazione dei benefici penitenziari;

invero, tenuto conto della peculiarità della materia, appare chiara la volontà del legislatore di escludere i condannati per il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. dalla sospensione dell’esecuzione e dalla correlata possibilità di chiedere la concessione di misure alternative, a prescindere dalla circostanza che al condannato sia stata concessa o meno l’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 29384 dell’I 1/05/2010, dep. 27/07/2010, imp. L, Rv. 248025).

5. Il ricorso proposto da V.C. va pertanto rigettato, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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