Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 15-04-2011, n. 15469 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 13.7.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo, proposto dal Procuratore distrettuale antimafia avverso l’ordinanza del 26.1.2010, con la quale il Magistrato di Sorveglianza in sede aveva accolto l’istanza di liberazione anticipata, relativa ai semestri di pena sofferti dal 24.1.2008 al 24.11.2009, proposta da A.A., detenuto presso la casa circondariale di Lecce in espiazione della pena di anni 9 di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 con fine pena all’11.10.2015. 2. Il Tribunale di Sorveglianza ha condiviso quanto rappresentato dal Magistrato di sorveglianza, il quale aveva concesso all’ A. il beneficio richiesto, avendo rilevato che, nell’arco di tempo considerato (24.1.2008-24.11.2009), il medesimo aveva serbato condotta carceraria corretta, avendo svolto con impegno l’attività lavorativa ed avendo altresì frequentato la scuola superiore. Ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente provato dalla Procura ricorrente il collegamento fra il richiedente anzidetto e l’ambiente barese del traffico organizzato di sostanze stupefacenti, facente capo ai fratelli M. di Bitonto; in particolare la Procura, sebbene esplicitamente richiesta, non aveva provato la pendenza a carico dell’ A. e di tale M.E. di un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, organizzata dagli anzidetti due soggetti, avendo fornito solo un succinto documento, dal quale era emerso che si trattasse di contestazione formulata nei confronti del solo M..

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Lecce propone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte d’appello di Lecce, deducendo motivazione carente ed illogica, per non avere il Tribunale tenuto conto di quanto rappresentato dalla Procura distrettuale antimafia, la quale aveva fatto riferimento ad un procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Bari al n. 7413/06, nel quale l’ A. era stato indicato come il promotore, assieme a M.E., di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; ed il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che si trattasse di un’informativa non documentata, essendo stata invece la notizia desunta da dati obiettivi ricavati da registri od atti nella disponibilità dell’ufficio; ed era significativo che il M. fosse stato imputato, assieme ad altre persone, fra le quali tuttavia non vi era l’ A., in un processo per concorso aggravato in traffico di stupefacenti; pertanto era da ritenere che effettivamente l’ A. avesse attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

4. Con memoria depositata il 2.3.2011 A.A. ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura generale di Lecce, per avere essa proposto questioni attinenti al merito della decisione impugnata; ha comunque rilevato l’infondatezza del ricorso, in quanto non erano emersi elementi dai quali poter desumere l’esistenza di collegamenti fra esso ricorrente e la criminalità organizzata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Lecce è infondato.

2. La decisione impugnata ha fatto invero corretta applicazione della norma contenuta nella L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 3 bis, vigente anche in materia di liberazione anticipata, secondo cui tale ultimo beneficio penitenziario non può essere concesso a chi, sulla base di informazioni fornite dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, risulti attualmente collegato alla criminalità organizzata.

E’ noto tuttavia che le informazioni fornite dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia costituiscono dati non vincolanti per il giudice, dovendo essere i medesimi sottoposti in ogni caso a vaglio critico sia per quanto concerne l’apprezzamento degli elementi fattuali esposti, sia con riferimento al giudizio di attualità dei predetti collegamenti (cfr. Cass. 1A, 9.1.09 n. 4195, rv. 242843).

3. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha escluso la sussistenza dei collegamenti dell’ A. con la criminalità organizzata, avendo rilevato come la Procura distrettuale antimafia di Lecce, sebbene esplicitamente richiesta, non aveva fornito alcun dato fattuale concreto, idoneo a dimostrare tali supposti attuali collegamenti; in particolare non aveva fornito notizie appaganti in ordine ad un procedimento che si sarebbe trovato iscritto presso la Procura della Repubblica di Bari al n. 7413/06, nel quale l’ A. sarebbe stato indicato come il promotore, assieme a M.E., di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Detta motivazione appare invero adeguata e condivisibile. Non è invero sufficiente il mero e generico riferimento ai collegamenti anzidetto per inferirne che un soggetto sia ancora legato agli ambienti malavitosi di provenienza, essendo necessario che vengano forniti più concreti dati fattuali, riferiti non a mere supposizioni ma a comportamenti effettivi tenuti dal ricorrente, tali da far ragionevolmente ritenere l’attuale collegamento del ricorrente alla criminalità organizzata; il che nella specie non è avvenuto e non perchè sia stata messa in dubbio l’esistenza in sè della notizia di reato, alla quale ha fatto riferimento la Procura antimafia di Lecce, ma perchè, come esattamente motivato dal Tribunale di sorveglianza, il dato trasmesso si è rivelato del tutto labile e generico, inidoneo pertanto a costituire di per sè un effettivo indizio dell’attuale collegamento dell’istante alla criminalità organizzata.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dalla Procura generale di Lecce.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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