T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-04-2011, n. 3231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente si duole del provvedimento adottato sulla sua domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato.

L’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – dopo aver verificato attraverso il sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello europeo) che l’interessato aveva già varcato illegalmente la frontiera della Grecia; ha inviato a quest’ultima la richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003 (Regolamento Dublino II).

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino ha comunicato la competenza greca ai sensi dell’art. 20 punto 1 del ripetuto Regolamento alla Questura, la quale con il provvedimento impugnato ha disposto il trasferimento dell’interessato per la disamina della domanda di protezione in Grecia, ritenuto un paese terzo sicuro e non ravvisandosi motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del citato Regolamento.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Con provvedimento del 31 marzo 2011, il dirigente della direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, Unità Dublino, ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha stabilito la competenza dell’Italia, ai sensi dell’art. 3.2. del Regolamento CE 343/2003.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi, attesa la sollecita definizione della controversia mediante il ricorso all’autotutela, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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