Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15468 affidamento di prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 18.5.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto l’istanza con la quale I. G., detenuto presso la casa circondariale di Reggio Calabria, in espiazione della pena detentiva residua di anni 3, mesi 2 e giorni 15 di reclusione, come da provvedimento di cumulo della Procura di Reggio Calabria in data 19.12.09, ha chiesto l’affidamento al servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare (artt. 47 e 47 ter comma 1 bis o.p.), ovvero la semilibertà (artt. 48-50 o.p.).

2. Il Tribunale ha altresì respinto la domanda formulata dall’ I., intesa ad ottenere la detenzione domiciliare per motivi di salute, avendo ritenuto che le sue condizioni di salute non fossero incompatibili con il regime carcerario.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria I.G. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:

-Violazione di legge, in quanto l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali non poteva prescindere dalla finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost., si che il Tribunale erroneamente non aveva tenuto conto di tre relazioni di sintesi redatte negli ultimi sei mesi dall’UEPE di Reggio Calabria, tutte estremamente favorevoli e tali da avere indicato un suo percorso individuale di revisione critica del passato;

-violazione della legge processuale, in quanto, alla stregua del rinvio all’art. 666 c.p.p., disposto dall’art. 678 c.p.p., l’acquisizione di documenti ed informazioni doveva in ogni caso avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio; e nel caso in esame la dichiarazione del suo ex datore di lavoro, di non essere disponibile a riassumerlo alle proprie dipendenze era stato acquisito solo il giorno prima dell’udienza tenutasi innanzi al Tribunale, in tal modo essendogli stato impedito di addurre ulteriore documentazione a suo favore;

-violazione di legge, per l’illegittimo diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute, essendo egli affetto da epatite C, con pregresse epatiti B ed A, patologia tale da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari per la verifica del suo quadro clinico generale.
Motivi della decisione

1. Con dichiarazione pervenuta il 28 febbraio 2011 il ricorrente ha rinunciato al presente ricorso.

2. Nonostante tale rituale dichiarazione di rinuncia, ritiene il Collegio preferibile dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’ I. per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che, dalla documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia, è emerso altresì che il ricorrente, in data 8 novembre 2010, ha ottenuto la sospensione dell’esecuzione della pena.

3. Va pertanto ritenuto che il ricorrente non ha più interesse a coltivare il presente ricorso.

4. Il ricorso proposto da I.G. va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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