Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15467 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1-Con ordinanza del 7 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha respinto l’istanza proposta da A.A., intesa ad ottenere il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero il beneficio dell’affidamento ai servizi sociali del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94. 2. Avverso detto provvedimento A.V. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato.

1. E’ stata acquisita in data 16 febbraio 2011 una dichiarazione, con la quale il difensore di fiducia del ricorrente ha rinunciato, per conto del proprio assistito, al presente ricorso; trattasi tuttavia di rinuncia non valida, siccome non effettuata dal ricorrente di persona e non essendo stato provato che il difensore di fiducia abbia ricevuto dal ricorrente specifica procura speciale a presentare detta rinuncia (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 44612 del 16/10/2008, dep. 01/12/2008, imp. Frioni, Rv. 24569).

2. Il ricorso proposto da A.V. va tuttavia ugualmente dichiarato inammissibile, atteso che, dalla documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della giustizia, è emerso che al ricorrente è stato concesso il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali in data 22 dicembre 2010. E’ pertanto da ritenere che l’ A. non ha più alcun interesse a coltivare il presente ricorso, avendo ottenuto il beneficio alternativo richiesto.

3. Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto da A.V. per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
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