Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15466 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.7.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Messina: -ha respinto l’istanza proposta da P.P., detenuto presso la casa circondariale di Messina, in espiazione della condanna di anni 8 e mesi 8 di reclusione per il delitto di associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, con fine pena all’11.11.2012, oltre che appellante per ulteriore ipotesi di associazione criminosa volta al commercio degli stupefacenti, nonchè per violazione legge stupefacenti, intesa ad ottenere il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2; -ha dichiarato inammissibile la domanda, intesa ad ottenere la detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter o.p., per gravi motivi di salute.

2. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha ritenuto che la patologia cardiaca da cui era affetto il ricorrente non fosse incompatibile con lo stato di detenzione, in quanto trattavasi di malessere per il quale non sussisteva una prognosi infausta "quoad vitam"; e le cure di cui il medesimo necessitava ben potevano essergli praticate in ambiente carcerario, si che trattavasi di infermità non tale da consentire il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., comma 1, n. 2, non comportando essa alcun serio pericolo per la vita ovvero la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere radicati in regime di detenzione intramuraria, si che l’espiazione della pena non poteva ritenersi contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti; e gli episodi precordiagici, accusati dal richiedente dopo un infarto al miocardio sofferto il 13.5.2010, per il quale il medesimo aveva ricevuto gli interventi appropriati nella struttura ospedaliere di Reggio Calabria, presso il cui Tribunale si trovava per motivi di giustizia, erano stati affrontati con successo da parte del personale sanitario della casa di reclusione in cui il ricorrente si trovava ristretto.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Messina propone ricorso per cassazione P.P. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione palesemente illogica.

Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva violato i principi di diritto più volti enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto, nel valutare se ricorreva un’ipotesi applicativa della norma di cui all’art. 147 c.p., occorreva dar conto non solo della compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e di cura offerte dal sistema carcerario, ma anche dell’esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; ed il provvedimento impugnato aveva contraddittoriamente rilevato che le condizioni di salute di esso ricorrente si erano aggravate dopo l’episodio infartuale del 12.5.10; pertanto il quadro clinico di esso ricorrente era da ritenere caratterizzato da un costante peggioramento e dall’impossibilità di prestare tutte le cure necessarie per evitare l’evento infausto, che certamente gli sarebbe derivato, in caso di insorgenza di un episodio infartuale in regime intramurario; nel suo caso quindi l’espiazione della pena in regime carcerario era da ritenere contraria al senso di umanità, per le eccessive sofferenze da essa derivanti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da P.P. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Sorveglianza di Messina gli abbia negato il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, ovvero la detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter o.p.; e ciò nonostante la gravita della patologia da cui egli era affetto, tale da mettere in pericolo la sua stessa sopravvivenza fisica.

3. Va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a fronte di patologie sicuramente gravi, ma non tali da costituire un imminente pericolo di vita, come quella da cui è affetto l’odierno ricorrente, non è dato far luogo al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per motivi di salute quando la ravvisata situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario; consenta il perseguimento delle finalità rieducative della pena, nonchè il normale regime trattamentale del condannato, teso al suo reinserimento sociale e non contrasti con il fondamentale senso di umanità, cui deve essere informato il trattamento carcerario (cfr. in termini, Cass. 1A, 24.6.08 n. 27313, Rv. 240877; Cass. 1^, 26.9.07 n. 37337, Rv. 237507; Cass. 1^, 18.6.08 n. 28555, Rv. 240602).

Tali parametri di valutazione sono stati correttamente tenuti presenti dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, il quale, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, da un lato ha rilevato come la patologia cardiaca diagnosticata al ricorrente poteva essere fronteggiata proseguendo la terapia medica alla quale il ricorrente era già assoggettato; dall’altro ha escluso che si trattasse di patologia tale da costituire, nell’immediato, un pericolo per la vita del ricorrente, sottolineando come la casa di reclusione, nella quale il ricorrente espiava la pena, fosse fornito di attrezzature mediche adeguate.

4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da P.P., con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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