Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15465 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.5.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da A. A., in regime di detenzione domiciliare, intesa ad ottenere l’affidamento al servizio sociale, ovvero la detenzione domiciliare.

2. Il Tribunale ha ritenuto che l’imminenza del fine pena (26.10.2010) escludesse la possibilità di predisporre una tempistica di udienza tale da salvaguardare le finalità trattamentali dei benefici richiesti, non potendosi materialmente provvedere alla necessaria istruttoria in punto di pericolosità residua e di sussistenza di opportunità risocializzanti esterne.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino ricorre personalmente per cassazione A.A., deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto il provvedimento era stato adottato non sulla base di argomentazioni giuridiche, ma sulla base di mere circostanze di fatto; e la sua istanza intesa ad ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero della detenzione domiciliare, era stata in concreto disattesa, senza che fosse stato emesso nei suoi confronti alcun tipo di giudizio prognostico negativo e senza che fosse stato fatto alcun riferimento alla mancanza dei presupposti soggettivi, oggettivi e di diritto, richiesti dalla legge per la concessione in suo favore dei benefici richiesti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da A.A. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Dalla documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della giustizia è infatti emerso che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 13 settembre 2010, si che è da ritenere che il medesimo non ha ormai più alcun interesse ad ottenere una pronuncia di questa Corte in ordine al ricorso da lui proposto.

3. Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in esame, per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *