Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15464 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 22 aprile 2010, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, formulata dal difensore di M.M., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati:

a)-dalla Corte d’assise d’appello di Napoli con sentenza dell’11 gennaio 2008, irrevocabile il 26 febbraio 2008 (rapina aggravata;

violazione di domicilio ed omicidio preterintenzionale; fatti commessi l'(OMISSIS));

b)-dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 10 aprile 2007, irrevocabile l’8 aprile 2008 (rapina aggravata e violazione di domicilio, fatti commessi in (OMISSIS)).

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto che non fossero emersi indizi sufficienti per ravvisare l’unicità del programma criminoso, requisito indispensabile per la configurabilità della chiesta continuazione e che detto requisito non poteva essere confuso con l’inclinazione a commettere reati della stessa indole;

anche perchè trattavasi di delitti commessi a distanza di oltre un mese l’uno dall’altro e quindi ad una rilevante distanza temporale fra di loro e di delitti commessi, inoltre, in località differenti.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione M.M. per il tramite del proprio difensore che ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto del suo stato di tossicodipendenza; della circostanza che egli aveva commesso i reati giudicati con le due sentenze sopradescritte allo scopo di procurarsi lo stupefacente; dell’identica natura dei reati;

dell’analogia del loro modus operandi, atteso che in entrambi i casi egli si era introdotto illegalmente all’interno dell’abitazione di persone anziane, allo scopo di rapinarle; del breve intervallo cronologico intercorso fra i due episodi criminosi.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.M. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non abbia riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze descritte in parte narrativa; non abbia in particolare tenuto in considerazione il suo stato di tossicodipendenza.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, non ha ravvisato nella specie l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato nella fase esecutiva, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso fra la commissione dei due reati (circa un mese); della diversità dei luoghi in cui detti reati erano stati consumati e della circostanza che la seconda rapina non era stata realizzata in rapporto di strumentante o di correlazione rispetto alla prima, essendosi trattato di due fatti criminosi del tutto indipendenti fra di loro.

3. La motivazione addotta dal Tribunale per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è pertanto adeguata, avendo fatto quest’ultimo solo un generico riferimento all’uso da parte sua di droga, al momento della commissione dei reati anzidetti, senza fornire alcuna documentazione in ordine all’asserito suo stato di tossicodipendenza.

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha inserito nell’art. 671 c.p.p., comma 1 le parole "fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".

Pertanto lo stato di tossicodipendenza, nel quale eventualmente versa l’agente, pur non comportando di per sè l’obbligo di ravvisare la continuazione fra più reati dal medesimo commessi, va in ogni caso valutato in concreto, assieme a tutti gli altri elementi rilevabili nella specie (cfr. Cass. 2A 6.11.07 n. 41214, rv. 238762).

Il che presuppone tuttavia che lo stato di tossicodipendenza dell’istante venga in qualche modo adeguatamente certificato dall’istante; mentre, nella specie, non risulta che il M. abbia fornito al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere adeguata documentazione circa l’asserito suo stato di tossicodipendenza, si che, correttamente, il provvedimento impugnato nulla ha riferito in ordine all’incidenza che la tossicodipendenza abbia potuto avere in concreto in ordine alla commissione, da parte sua, dei reati, indicati in narrativa.

4. Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto dal M., con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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