Corte Costituzionale, Ordinanza n. 262/2010, pubblico impiego nella Regione Calabria

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il
reclutamento del personale – Presidi idraulici), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22
dicembre 2009, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2009 ed
iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il
reclutamento del personale – Presidi idraulici);
che il ricorrente premette che l’art. 1 della suddetta legge
regionale stabilisce che il dipartimento dei lavori pubblici e
l’Autorita’ del bacino regionale sono autorizzati a stipulare, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge,
protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche per la
definizione: dell’entita’ e delle modalita’ delle risorse umane e
finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei
presidi idraulici; dell’organizzazione e del funzionamento del
servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale
specializzato; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio
di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante
l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali;
che, secondo il successivo art. 2, «il personale
tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi
idraulici sara’ individuato nell’ambito del personale di ruolo della
Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU»;
che l’art. 3 della stessa legge regionale n. 31 del 2009
dispone che, al fine di garantire la continuita’ del servizio di
monitoraggio della rete idrogeografica regionale, l’Azienda Foreste
Regionali (AFOR) e’ autorizzata ad assumere a tempo determinato e
fino ad un massimo di due mesi il personale gia’ utilizzato per lo
stesso servizio dalla societa’ affidataria dell’appalto di cui al
bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che la medesima AFOR
provveda all’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo
indeterminato, del personale con qualifiche di sorveglianti e
ufficiali idraulici necessario per lo svolgimento del predetto
servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro) presso le competenti sedi decentrate per
l’impiego di ogni singola provincia ricadenti, in funzione del
relativo fabbisogno, nei singoli presidi idraulici;
che il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che
l’art. 2 prevedrebbe l’inclusione del personale dei bacini LSU e LPU
in quello di ruolo della Regione Calabria e, pertanto, consentirebbe
una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio
espresso dall’art. 97, terzo comma, Cost., secondo il quale il
concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di
reclutamento per il pubblico impiego, la cui eventuale deroga deve
essere giustificata da peculiari situazioni individuate dal
legislatore;
che – ad avviso della difesa dello Stato – l’art. 3 della
legge della Regione Calabria n. 31 del 2009, sarebbe illegittimo
perche’, consentendo l’assunzione da parte dell’AFOR del personale
utilizzato dalla societa’ affidataria dell’appalto del servizio di
monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la
continuita’ di detto servizio, autorizzerebbe il ricorso a contratti
di lavoro a tempo determinato in difetto del requisito
dell’eccezionalita’ al quale l’art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
subordina il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa;
che pertanto la norma, violando l’art. 36 del d.lgs. n. 165
del 2001, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione;
che la Regione Calabria si e’ costituita in giudizio e chiede
che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che la resistente deduce, al riguardo, che la legge regionale
28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del
personale − Presidi idraulici»), ha modificato l’art. 2 della legge
regionale n. 31 del 2009, abrogando le parole «anche tra quello dei
bacini LSU e LPU» e ha integralmente sostituito l’art. 3 della
precedente legge regionale n. 31 del 2009 il quale, nella sua attuale
versione, non contiene piu’ la previsione dell’assunzione a tempo
determinato del personale gia’ utilizzato per lo stesso servizio
dalla societa’ affidataria dell’appalto, ma fa direttamente
riferimento alle procedure selettive di cui all’art. 16 della legge
n. 56 del 1987, conformemente a quanto previsto dall’art. 35, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001;
che la Regione aggiunge che le norme denunciate non hanno
avuto alcuna applicazione nelle more delle modificazioni apportate
dalla legge regionale n. 52 del 2009;
che, nella seduta del 1° marzo 2010, il Consiglio dei
ministri, tenuto conto del venir meno delle motivazioni del ricorso,
ha rinunciato alla propria impugnazione;
che la rinuncia e’ stata accettata dalla Regione Calabria con
delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata
in cancelleria il 20 maggio 2010.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita,
in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della
legittimita’ costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento
del personale – Presidi idraulici);
che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 1°
marzo 2010, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, ritenendo
essere venute meno le motivazioni del ricorso;
che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione
Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta
regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta
l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *