Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15463 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con ordinanza dell’11 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da A.A., intesa ad ottenere il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Avverso detto provvedimento A.A. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha eccepito motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica.

Va rilevato che, sebbene A.A., con dichiarazione depositata il 7 febbraio 2011, ha rinunciato al presente ricorso, quest’ultimo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che, dalla documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della giustizia, è emerso che il medesimo è stato scarcerato in data 3 gennaio 2011. Il ricorso proposto da A.A. va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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