Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15462 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9.6.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto il reclamo, proposto da B.M., detenuto presso la casa circondariale di Potenza, in esecuzione di una condanna ad anni 4 di reclusione a lui inflitta dal G.I.P. del Tribunale di Napoli con sentenza del 5.10.07, avverso l’ordinanza del 15.2.10, con la quale il Magistrato di Sorveglianza in sede aveva respinto la sua istanza di liberazione anticipata relativa ai semestri 1.6.07-1.12.09. 2. Il Tribunale ha ritenuto che correttamente il Magistrato di Sorveglianza avesse respinto l’istanza proposta dal reclamante, avendo rilevato che quest’ultimo, nel 2009, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, aveva per due volte violato le relative prescrizioni, non essendo stato rinvenuto all’interno della sua abitazione il 5.10.09 ed il 15.10.09, si che il successivo 10.11.09 al medesimo erano stati revocati gli arresti domiciliari, con prosecuzione dell’espiazione pena in regime detentivo ordinario.

Secondo il Tribunale, nonostante la regolarità della condotta tenuta dal B. prima degli episodi di evasione sopra indicati, era da ritenere che, in concreto, nessuna finalità rieducativa era stata dal medesimo perseguita, per avere egli, appena in libertà, commesso due gravi reati.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, B.M. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione dì legge e motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto i semestri in valutazione erano ben cinque, mentre i fatti ostativi alla concessione del beneficio richiesto si erano verificati solo nell’ottobre 2009, si che erroneamente il provvedimento impugnato aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata, avendo fatto un generico riferimento a fatti limitati nel tempo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.M. è infondato.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza, investito del reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede, che ha negato al medesimo la liberazione anticipata riferita a cinque semestri dal 1.6.07 al 1.12.09, ha ritenuto di avallare la determinazione adottata dal Magistrato di sorveglianza, avendo ritenuto che i due episodi di evasione, posti in essere dal ricorrente nel mese di ottobre 2009, quando il medesimo si trovava agli arresti domiciliari, fossero di tale gravita da porre nel nulla il comportamento regolare pur tenuto dal ricorrente nei mesi antecedenti, fino ad essere ostativo alla concessione della liberazione anticipata per i semestri anzidetti.

3. Il provvedimento impugnato va invero confermato, per avere esso fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche un comportamento tenuto dal condannato in epoca successiva alla valutazione dei semestri ai fini della liberazione anticipata, allorchè il medesimo si trovi sottoposto al regime degli arresti domiciliari, può giustificare il diniego retroattivo di concessione del beneficio anzidetto, allorchè il comportamento da lui tenuto venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una sua non adeguata e sentita partecipazione alla precedente opera di rieducazione e rappresentativo di un suo sostanziale rifiuto di risocializzazione (cfr., per un’ipotesi analoga, Cass. 1A, 27.9.07 n. 37345, rv. 237509).

4. Il ricorso proposto da B.M. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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