Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 28-7-2010
Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3,
4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato),
promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di M. C. con ordinanza del 30
settembre 2009, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto che, con ordinanza del 30 settembre 2009, il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 3,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione
dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui
richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di
utilizzare le intercettazioni «occasionali» di conversazioni o
comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di
utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato;
che il giudice a quo premette che il pubblico ministero,
esercitata l’azione penale nei confronti di numerosi imputati, tra i
quali M. C., membro, all’epoca dei fatti, del Senato della
Repubblica, cui erano contestati alcuni reati contro la pubblica
amministrazione (artt. 317, 323 e 326 del codice penale), aveva
depositato la documentazione relativa a intercettazioni telefoniche
concernenti il citato M. C., chiedendo che fosse inoltrata al Senato
l’istanza di autorizzazione alla loro utilizzazione prevista
dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;
che, in conformita’ a tale disposizione, era stata fissata
udienza camerale, nel corso della quale era stata sollevata la
questione di costituzionalita’;
che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia come
ricorrano, nella specie, i presupposti d’insorgenza dell’obbligo di
richiedere l’autorizzazione prescritta dal citato art. 6, comma 2: le
intercettazioni in discussione non costituirebbero, difatti, il
frutto di captazioni «dirette» delle comunicazioni del parlamentare,
ma dell’occasionale interlocuzione del medesimo con altri imputati,
le cui utenze erano state sottoposte legittimamente a controllo, ai
sensi degli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale;
che la richiesta del pubblico ministero, d’altro canto, non
riguarda la posizione degli imputati non parlamentari – rispetto ai
quali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del
2007, non e’ piu’ necessaria alcuna autorizzazione della Camera di
appartenenza – ma unicamente quella del membro del Parlamento
coinvolto;
che l’utilizzazione, nel processo in corso, delle
conversazioni intercettate sarebbe, inoltre, «assolutamente
"necessaria" (rectius: rilevante)»: i colloqui intercettati, infatti,
non solo sarebbero attinenti ai fatti contestati, ma soprattutto
rappresenterebbero «un fondamentale strumento per svelare il legame
che intercorre tra le condotte attribuite al parlamentare e quelle
contestate agli altri imputati», risultando cosi’ influenti sui
provvedimenti adottandi a conclusione dell’udienza preliminare o del
rito alternativo, eventualmente richiesto dall’imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva che l’autorizzazione della Camera di appartenenza per
l’utilizzazione delle comunicazioni del parlamentare occasionalmente
intercettate non e’ prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., che
contempla esclusivamente un’autorizzazione «preventiva» «per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni»;
che il meccanismo di controllo previsto dall’art. 6 della
legge n. 140 del 2003 si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art.
3 Cost., non potendosi ritenere che il diritto alla riservatezza del
parlamentare, tutelato dalla norma censurata, assuma, nella gerarchia
dei valori costituzionalmente protetti, un peso maggiore rispetto al
principio d’eguaglianza dei cittadini davanti alla giurisdizione;
che il contrasto con l’art. 3 Cost. emergerebbe anche sotto
altro profilo, atteso che la norma impugnata, a seguito della citata
sentenza n. 390 del 2007, consente di utilizzare le intercettazioni
di cui si discute nei confronti dei terzi, indipendentemente da ogni
autorizzazione, determinando, con cio’, un’ingiustificata disparita’
di trattamento rispetto all’utilizzazione nei confronti del
parlamentare coinvolto, subordinata, viceversa, all’autorizzazione;
che nel giudizio di costituzionalita’ e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza
o, comunque, manifestamente infondata nel merito.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Napoli dubita, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2,
3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonche’ in materia di
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella
parte residuata alla declaratoria di incostituzionalita’ recata dalla
sentenza n. 390 del 2007: chiedendo, in particolare, che sia rimosso
l’obbligo di chiedere l’autorizzazione della Camera di appartenenza
al fine di utilizzare le intercettazioni «occasionali» di
conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento, anche quando
si discuta dell’utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare
interessato;
che, conformemente a quanto eccepito dall’Avvocatura generale
dello Stato, l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di
descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla
rilevanza – con particolare riguardo alla natura «casuale» e non
«indiretta» delle intercettazioni di cui si discute nel giudizio a
quo – tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;
che questa Corte – puntualizzando la distinzione tra le
ipotesi considerate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 –
ha rilevato, infatti, che la disciplina dell’autorizzazione
preventiva, delineata dal primo dei citati articoli in attuazione
dell’art. 68, terzo comma, Cost. – il quale «vieta di sottoporre ad
intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del
parlamentare, ma le sue comunicazioni» – deve trovare applicazione
«tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo
quale destinatario dell’attivita’ di captazione»: dunque, non
soltanto quando siano sottoposti a intercettazione utenze o luoghi
appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilita’
(intercettazioni «dirette»), ma anche quando siano monitorati utenze
o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia «presumersi
frequentati dal parlamentare» (intercettazioni «indirette»: sentenza
n. 390 del 2007);
che, viceversa, la disciplina dell’autorizzazione successiva,
prevista dall’impugnato art. 6, si riferisce unicamente alle
intercettazioni «casuali» (o «fortuite»): rispetto alle quali, cioe’
– «proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del
parlamentare» – «l’autorita’ giudiziaria non potrebbe, neanche
volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di
appartenenza» (sentenza n. 390 del 2007);
che, nella specie, il giudice a quo assume che le
intercettazioni di cui si discute nel giudizio principale avrebbero
natura «occasionale», con conseguente sussistenza del presupposto di
applicabilita’ della norma censurata, ma lo fa in termini
sostanzialmente apodittici, ricollegando detta natura, in pratica,
alla sola circostanza che l’attivita’ di captazione e’ stata disposta
su utenze in uso ad altri imputati;
che, come gia’ chiarito da questa Corte, pronunciando su
questioni di legittimita’ costituzionale analoghe a quella odierna,
siffatta indicazione non puo’ ritenersi sufficiente;
che, in sede di motivazione sulla rilevanza, e’, infatti,
necessario che «il giudice mostri di aver tenuto effettivamente conto
del complesso di elementi significativi al fine di affermare o
escludere la "casualita’" dell’intercettazione», alla stregua della
distinzione dianzi tracciata: «e cosi’, ad esempio, dei rapporti
intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione,
avuto riguardo al tipo di attivita’ criminosa oggetto di indagine;
del numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il
parlamentare; dell’arco di tempo durante il quale tale attivita’ di
captazione e’ avvenuta, anche rispetto a eventuali proroghe delle
autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del
parlamentare» (sentenza n. 114 del 2010);
che l’odierno rimettente – il quale non specifica, tra
l’altro, i fatti per cui si procede, limitandosi a un mero
riferimento numerico agli articoli di legge che prevedono le astratte
ipotesi di reato cui tali fatti dovrebbero corrispondere – non
precisa neppure se, nel momento in cui le intercettazioni ebbero
luogo, il parlamentare figurasse gia’ nel novero delle persone
sottoposte a indagini: ipotesi nella quale «la qualificazione
dell’intercettazione come "casuale"» richiederebbe «una verifica
particolarmente attenta»;
che in tale eventualita’, difatti, pur non potendo
ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto»
dell’intercettazione, tale da fare sorgere sempre l’esigenza
dell’autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il
sospetto dell’elusione della garanzia e’ comunque piu’ forte
(sentenza n. 114 del 2010);
che anche in caso contrario, tuttavia – ove, cioe’, gli
indizi di reita’ nei confronti del membro del Parlamento fossero
emersi solo nel corso dell’attivita’ di intercettazione –
occorrerebbe pur sempre verificare se non sia intervenuto,
nell’autorita’ giudiziaria, «un mutamento di obbiettivi: nel senso
che – in ragione anche dell’obbligo di perseguire gli autori del
reato – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare
finalizzate, nelle strategie investigative dell’organo inquirente, a
captare non piu’ (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare
dell’utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare»
(sentenza n. 113 del 2010, concernente anch’essa una questione di
costituzionalita’ analoga all’attuale);
che nell’ipotesi ora indicata – tanto piu’ verosimile qualora
si fosse di fronte a operazioni protratte nel tempo e il terzo
sottoposto a controllo risultasse essere un interlocutore abituale
del parlamentare (circostanze esse pure non specificate dal
rimettente) – «ogni "casualita’" verrebbe evidentemente meno: le
successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento,
lungi dal restare fortuite, diverrebbero "mirate" (e, con cio’,
"indirette"), esigendo quindi l’autorizzazione preventiva della
Camera, ai sensi dell’art. 4» (sentenza n. 113 del 2010);
che a cio’ conseguirebbe un piu’ o meno energico
restringimento delle intercettazioni assoggettabili al regime di cui
all’art. 6, che imporrebbe – quantomeno – di rivedere la valutazione
sulla necessita’ della loro utilizzazione, presupposta dalla norma
impugnata (sentenza n. 113 del 2010): valutazione che – come ad altro
fine rimarcato da questa Corte – spetta indubbiamente all’autorita’
giudiziaria, «la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le
proprie scelte anche all’esigenza del sacrificio minimo
indispensabile dei valori di liberta’ e indipendenza della funzione
parlamentare» (sentenza n. 188 del 2010);
che, nell’assenza delle verifiche dianzi indicate e di
adeguata corrispondente motivazione sul punto, la questione va
dichiarata, dunque, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della
legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art.
68 della Costituzione nonche’ in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Frigo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il il 21 luglio 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/