Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15460

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20.4.2010, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha rigettato la domanda di riabilitazione proposta da C.A. ai sensi degli artt. 178 e segg. c.p. in quanto il medesimo non aveva fornito la prova di avere adempiuto le obbligazioni civili nascenti dai reati da lui commessi, essendo generica ed incompleta la documentazione allegata all’istanza.

2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila C.A. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente e contraddittoria, non avendo il Tribunale tenuto conto che l’inadempimento da parte sua delle obbligazioni civili nascenti dai reati commessi era dovuto:

– alla circostanza che egli viveva con i proventi di una modesta pensione sociale di Euro 400,00 mensili;

– alla circostanza che il reato ascrittogli era quello di bancarotta fraudolenta, tale da escludere la possibilità di indennizzare il danno provocato, essendosi la relativa procedura fallimentare chiusa da tempo.

Il C. ha altresì lamentato che il Tribunale non aveva ritenuto provato il suo stato di impossidenza dalla certificazione dell’agenzia delle entrate da lui prodotta, dalla quale era emerso che egli, nell’ultimo decennio, non aveva avuto redditi, nè era stato mai proprietario di cespiti immobiliari.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da C.A. è infondato.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte invero l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della riabilitazione non solo in ipotesi di accertata impossidenza economica, ma anche quando vengano messe in luce situazioni di fatto che impediscano al condannato di adempiere dette obbligazioni civilistiche; la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ritenuto che gravi al riguardo un preciso onere probatorio sul richiedente, tenuto inoltre a dimostrare di avere mantenuto una condotta successiva alla condanna improntata all’emenda ed al ravvedimento (cfr. Cass. 1^, 20.9.07 n. 36232, rv. 237503).

3. Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, nel rigettare l’istanza proposta dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra enunciata, avendo rilevato che il medesimo non aveva adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dai reati ascrittigli ed avendo fatto presente, con valutazione di merito incensurabile nella presente sede di legittimità, che la documentazione da lui allegata per dimostrare la sua impossibilità di adempiere a dette obbligazioni fosse generica ed incompleta e che, inoltre, il medesimo neppure aveva provveduto ad un parziale adempimento di tali obbligazioni civili, ovvero a pagare le spese di giustizia.

4. Il ricorso proposto da C.A. va pertanto rigettato, con sua condanna al pagamento delle spese di giustizia.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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