T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 566 trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che C.D.P., odierna ricorrente, attualmente assistente della Polstato con lo stato di servizio di cui appresso, ha presentato nei termini di cui in epigrafe domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 1 comma 5 della l. 10 marzo 1987 n°100. La ricorrente ha in proposito rappresentato in fatto di prestare servizio dal 29 dicembre 1999 presso la Questura di Bergamo, di essere coniugata dal 3 gennaio 2006 con Antonio Carosella, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri già in servizio presso la stazione di Fossacesia (Chieti) e trasferito dal 20 dicembre 2010 presso la Stazione di Quadri (Chieti) e di essere madre di una bambina, Athena Carosella, nata il 29 settembre 2009, e di risiedere dichiaratamente col coniuge e con la figliola in Guardiagrele (Chieti), alla via Sciusciardo 56; ciò premesso, domandava ai sensi della norma richiamata il trasferimento nella sede di servizio del coniuge ovvero in quella più vicina (doc. ti ricorrente da 2 a 8, copie istanza di trasferimento, certificati matrimonio e residenza, dichiarazione sullo stato famiglia, estratto atto nascita figlia e suocero, trasferimento coniuge; si tratta comunque di fatti non contestati);

– che con il provvedimento di cui meglio in epigrafe ha visto respingere la propria istanza per difetto dei presupposti (doc. 1 ricorrente, copia di esso);

– che tale provvedimento è legittimo e resiste all’impugnazione, affidata a due censure riconducibili ad unico motivo di violazione dell’art. 1 comma 5 della l. 100/1987 citata. Come infatti chiarito da costante giurisprudenza, la norma prevede quali requisiti per ottenere l’avvicinamento la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo del militare e del coniuge pubblico dipendente, la loro convivenza, il trasferimento d’autorità del coniuge militare e la possibilità di prestare servizio presso uffici dell’amministrazione operanti in quella sede o in sede vicine: così fra le molte Cass. Sez. lavoro 11 luglio 2007 n°15488 in caso analogo al presente e C.d.S. sez. IV 7 maggio 2007 n°1974. Nel caso di specie difetta la preesistenza del rapporto di servizio nello stesso luogo, in quanto la ricorrente si è sposata nel 2006, ovvero quando da circa sette anni era in servizio a Bergamo, con persona che in quel momento prestava a sua volta servizio nella provincia di Chieti: non vi è stata quindi la necessaria convivenza, da intendersi nel senso naturalistico di costante dimora in un dato luogo, e non, come vorrebbe la ricorrente, di semplice residenza anagrafica, sia pur accompagnata dal desiderio di ivi mantenere i propri affetti. E’innegabile infatti che per la funzione svolta la ricorrente dimori abitualmente a Bergamo, ove fruisce fra l’altro (p. 3 ricorso in fine) di alloggio di servizio;

– che in tali termini il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese vanno compensate, attesa la materia del contendere. Nulla per contributo unificato, che nelle cause come la presente non è dovuto;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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