Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15459 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 16.2.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza con cui B.G., ristretto presso la casa circondariale di Vercelli, ha chiesto:

a)- l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14, essendo egli collaboratore di giustizia;

b)- l’applicazione della detenzione domiciliare speciale, di cui all’art. 47 quinquies o.p..

2. Il Tribunale ha rigettato entrambe le istanze proposte dal B., avendo ritenuto che, pur essendo stata provata l’avvenuta collaborazione da lui fornita alla giustizia, non fosse stata accertata la presenza di ulteriori e specifici elementi positivi, idonei a provare la sussistenza del suo ravvedimento, espressamente richiesto dal citato D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 4 per la concessione dei benefici penitenziari richiesti. Secondo il Tribunale infatti il B. presentava un quadro di pericolosità sociale ancora significativo e non adeguato alla concessione delle misure richieste, come potevasi desumere dalle informative rese dalla p.g. (nota Questura di Caltanissetta del 7.1.10; nota Questura di Agrigento del 19.1.10;

nota del Commissariato p.s. di Licata del 20.11.2009); inoltre non era stata conclusa l’osservazione scientifica della sua personalità presso il carcere di Vercelli.

Infine la misura chiesta dal B. non si collocava entro quella scala di progressione trattamentale, cui si ispirava l’ordinamento penitenziario, non essendo stato il medesimo mai ammesso ad alcun’altra esperienza premiale, si che non sarebbe stato opportuno ammetterlo ai benefici alternativi richiesti senza una previa graduale sperimentazione in ambito libero.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, B.G. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando che l’udienza di trattazione della sua istanza era stata rinviata allo scopo di acquisire la relazione di sintesi dal carcere e che, nel corso dell’udienza successiva il suo caso era stato trattato pur in assenza di detta relazione di sintesi, si che la sua istanza era stata respinta per un evento (mancata acquisizione della relazione di sintesi) a lui non imputabile.

Il provvedimento impugnato non aveva poi motivato in alcun modo circa la sua richiesta di detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies o.p..
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.G. è infondato.

2.Con esso il ricorrente, già collaboratore di giustizia, lamenta che il Tribunale di Sorveglianza di Torino abbia respinto le due domande da lui proposte, di cui una intesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare, di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14; un’altra intesa ad ottenere l’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47 quinquies o.p..

3. Con riferimento ad entrambe dette domande, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, pur avendo doverosamente dato atto degli esiti positivi della collaborazione fornita dall’istante alla giustizia, con motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto che non fossero rilevabili specifici elementi, tali da dimostrare in positivo, l’effettiva sussistenza del requisito del ravvedimento, espressamente richiesto dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 per la concessione del beneficio richiesto in deroga alle vigenti disposizioni, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale detto ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione (cfr. Cass. 1A, 18.11.04 n. 48505, rv. 230137).

Il Tribunale ha poi tenuto conto della gravita dei delitti da lui commessi, per i quali era in espiazione pena, nonchè della circostanza che non fosse stata ancora conclusa l’osservazione scientifica della sua personalità, si da ritenere sussistente un quadro di pericolosità sociale del ricorrente ancora significativo e, senza negare in assoluto la possibilità di concedergli in futuro i benefici richiesti, ha ritenuto opportuno prolungare i tempi della sua osservazione penitenziaria e di graduare nel tempo la progressione trattamentale, mediante l’eventuale concessione di permessi premio; d’altra parte, dall’esame degli atti, emerge che era stato lo stesso ricorrente a chiedere che il suo caso venisse trattato all’udienza del 16.2.10, pur non essendo ancora pervenuta la relazione di sintesi dal carcere.

4. E’ altresì infondato il ricorso proposto dal B., nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta da lui formulata, intesa ad ottenere la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47 quinquies o.p..

Dall’esame dell’ordinanza impugnata risulta infatti che il Tribunale abbia preso in esame anche tale ultima richiesta, avendola trattata unitamente a quella concernente la richiesta della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 45 del 2001, si che le argomentazioni svolte dal Tribunale devono ritenersi riferite anche alla richiesta da ultimo citata.

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da B.G., con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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