Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15458

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AGLIONE Tindari, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto l’opposizione proposta da S.M. J.V. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Livorno in data 22.2.2010, con il quale il S., detenuto presso la casa circondariale di Livorno, era stato espulso dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5. 2. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per far luogo a detta espulsione, trattandosi di cittadino extracomunitario in espiazione di pena detentiva non superiore ad anni 2 con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non era stato richiesto il rinnovo; ha altresì ritenuto che non fosse ravvisabile nei suoi confronti alcuna delle condizioni ostative alla sua espulsione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; in particolare ha ritenuto del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro documentale quanto da lui rappresentato, circa i pericoli cui sarebbe andato incontro nel suo paese d’origine, il (OMISSIS), per essersi egli in passato fieramente opposto ad un’organizzazione rivoluzionaria chiamata "Sendero luminoso". 2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha proposto personalmente ricorso per cassazione S. M.J.V., deducendo inosservanza della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, un suo rientro in (OMISSIS) avrebbe comportato seri pericoli per la propria incolumità e per la sua stessa vita, avendo egli in passato svolto attività in favore delle istituzioni peruviane contro l’organizzazione rivoluzionaria nota come "Sendero luminoso", attualmente ancora operativa nel suo paese.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.M.J.V. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 11.3.2010, di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento del 22.2.2010, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Livorno aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5. 3. L’impugnato provvedimento di espulsione è da ritenere invece essere stato emesso nei confronti del ricorrente in presenza dei presupposti previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5, e art. 13 comma 2, lett. b), trattandosi di cittadino extracomunitario il cui permesso di soggiorno era scaduto da oltre 60 giorni, senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo.

Nè può valere in senso contrario quanto sostenuto dal ricorrente, di versare egli in una delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, potendosi egli qualificare soggetto perseguitato nel suo paese d’origine per motivi politici, essendosi in passato fattivamente opposto nel suo paese, nelle file governative, all’organizzazione rivoluzionaria "Sendero luminoso", attualmente ancora viva ed operante nel Perù. Come esattamente rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, il ricorrente ha semplicemente enunciato il rischio di poter essere oggetto di ritorsioni nel suo paese d’origine per motivi politici, senza avere fornito alcun concreto riscontro, idoneo ad avvalorare la tesi sostenuta; d’altra parte non risulta che il ricorrente abbia attivato, con esito positivo, la procedura per il riconoscimento del suo stato di rifugiato politico, di cui al D.Lgs. 20 maggio 2005, n. 140. 4. Il ricorso proposto da S.M.J.V. va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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