T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 564 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor Z. ricorre con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il comportamento inerte tenuto dall’amministrazione degli Interni sulla domanda che il 22. 6. 2010 egli aveva presentato volta ad ottenere il permesso di soggiorno.

Il ricorrente deduce che il comportamento omissivo tenuto sarebbe illegittimo in quanto la Questura di Brescia sarebbe obbligata a provvedere sull’istanza del privato.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella camera di consiglio del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla dichiarazione resa in udienza dalla stessa parte ricorrente (in quanto, in punto di sopravvenuta carenza d’interesse, come ricordato da Tar Lazio, sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596, "proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto"), ma si evince anche dai documenti depositati in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione del merito, documenti da cui emerge che l’interessato è stato chiamato per il ritiro del titolo di soggiorno richiesto.

In ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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