Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15457 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.5.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ratificato il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza in sede in data 20.4.2010, di sospensione in via cautelativa della detenzione domiciliare concessa a V.L. dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 29.1.09 ed ha pertanto disposto la revoca della misura alternativa anzidetta.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il V. avesse tenuto un comportamento gravemente omissivo, incompatibile con la prosecuzione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare concessogli, in quanto, sebbene autorizzato con decreto del 28.7.09 a recarsi per due giorni la settimana in Comune di Collazione (PG) per seguire i lavori di un cantiere ubicato in tale località; sebbene autorizzato con ulteriore decreto del 26.3.10 a recarsi presso tale cantiere per ulteriori 3 giorni settimanali, non aveva comunicato che fin dagli inizi del mese di dicembre 2009 egli aveva interrotto l’attività lavorativa presso detto cantiere, essendo entrato in contrasto con la proprietà committente dei lavori.

Il Tribunale ha altresì rilevato che, a seguito della revoca del beneficio anzidetto, era inammissibile, ex art. 58 quater o.p., comma 2, la domanda proposta dal V., intesa ad ottenere il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, V.L. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza e falsa applicazione dell’art. 47 ter o.p. e motivazione manifestamente illogica, in quanto egli non aveva tenuto alcun comportamento contrario alle leggi ed alle prescrizioni, atteso che, essendo insorta una controversia con la società appaltatrice, non aveva più potuto proseguire i lavori presso il cantiere di (OMISSIS); ne aveva dato immediata notizia ai carabinieri di quella località ed aveva continuato ad espiare la pena all’interno della propria abitazione di (OMISSIS).
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da V.L. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Dalla documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della Giustizia è infatti emerso che il ricorrente è stato rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena in data 5 giugno 2010; è pertanto da ritenere che il medesimo non ha più interesse ad ottenere una pronuncia di questa Corte in ordine al provvedimento impugnato.

3. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da V.L. per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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