Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15162

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma depositato in data 7 febbraio 2005, F.G., premesso che:

era titolare di pensione liquidata dal Fondo Telefonici e aveva presentato domanda all’Inps, in data 30.12.2002, di ricostituzione di tale pensione con il trasferimento dei periodi di contribuzione dal Fondo Telefonici al Fondo Lavoratori dipendenti;

l’Istituto, con provvedimento dell’8.01.2003, aveva respinto l’istanza;

egli aveva invece diritto al trasferimento dei suddetti periodi contributivi nel Fondo Lavoratori dipendenti e alla correlata rideterminazione della pensione Inps, di cui già beneficiava, considerato che la liquidazione della prestazione a seguito del richiesto trasferimento sarebbe risultata a lui più favorevole; ciò premesso, chiese il riconoscimento del suo diritto alla ricostituzione alla pensione, con condanna dell’Inps al pagamento delle differenze.

Il Giudice adito respinse la domanda rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato il proprio interesse ad agire e che, comunque, i contributi maturati nel Fondo telefonici non erano più trasferibili, avendo già chiesto e ottenuto l’assicurato la pensione nell’ambito di detto Fondo.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 4.1 – 6.6.2008, rigettò l’impugnazione proposta dal F., osservando che:

quanto all’interesse ad agire, il motivo d’appello si fondava sul documento n. 5, depositato soltanto in secondo grado e, come tale, tardivo ed inammissibile;

la domanda era comunque priva di fondamento, posto che le argomentazioni relative alle difficoltà di effettuare una scelta consapevole sul trasferimento o meno dei contributi non inficiavano la correttezza della valutazione del primo Giudice in ordine all’impossibilità del trasferimento dei contributi già accreditati presso il Fondo telefonici, stante il già avvenuto conseguimento della pensione nell’ambito del Fondo di appartenenza con utilizzazione di tutti i contributi ivi maturati e, quindi, non più trasferibili.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, F.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’Inps ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo, quanto al ritenuto difetto dell’interesse ad agire, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il motivo d’appello si fondasse sul documento n. 5 prodotto in secondo grado, laddove il fondamento della doglianza era da individuarsi in altro documento, sempre contrassegnato dal n. 5, ma prodotto in prime cure. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendo che, in applicazione dei principi di cui alle predette norme codicistiche, l’Inps avrebbe dovuto mettere il pensionato in condizioni di effettuare una scelta sufficientemente consapevole circa l’opportunità di chiedere il trasferimento della contribuzione e di ottenere quindi la liquidazione della pensione in uno ovvero nell’altro Fondo e che, a tanto non avendo ottemperato prima dell’emanazione della circolare n. 292/2003, la conseguente liquidazione della pensione non avrebbe potuto considerarsi irreversibile, dovendo invece l’Istituto, rimuovendo gli effetti dell’inadempimento, riliquidarla, spontaneamente o per ordine del giudice, nel Fondo Lavoratori dipendenti ove più favorevole. 2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella presente controversia), nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). il ricorrente, con il primo motivo, non ha adempiuto a tale onere e da ciò discende quindi l’inammissibilità della doglianza.

3. Come esposto nello storico di lite la sentenza impugnata si fonda su due distinte ragioni (difetto dell’interesse ad agire;

infondatezza della domanda per essere già stata liquidata la pensione presso il Fondo telefonici), ciascuna delle quali di per sè sufficiente a sostenere la pronuncia.

La rilevata inammissibilità del primo motivo rende quindi applicabile il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 3386/2011).

Ne discende dunque l’inammissibilità anche del secondo motivo.

4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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