Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15456 remissione del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.4.2010, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza proposta da E.E., intesa ad ottenere la remissione del debito su di lui gravante, per spese di mantenimento in carcere.

2. Il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio suddetto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, per avere l’istante tenuto una condotta negativa in epoca successiva al periodo di detenzione cui si riferiva l’istanza (anni 2001-2002), essendo egli incorso in data 12.4.02 nella revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, si da far ritenere insussistente il requisito della buona condotta.

3. Avverso detto provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Lecce E.E. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha eccepito violazione di legge, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e la regolarità della condotta dovevano essere valutate, per i soggetti che, come esso ricorrente, erano stati detenuti, con riferimento al periodo trascorso in carcere e non, come erroneamente fatto dal provvedimento impugnato, con riferimento al comportamento tenuto nel successivo periodo di libertà.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da E.E. è infondato.

2. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 (testo unico in materia di spese di giustizia), che ha abrogato l’art. 56 ord. pen., i presupposti per la remissione del debito sono costituiti, oltre che dalle disagiate condizioni economiche del soggetto, altresì dalla regolare condotta tenuta dal soggetto; e, qualora trattasi di soggetto internato o recluso, quale l’odierno ricorrente, deve aversi riguardo alla condotta tenuta dal soggetto in carcere, da valutare per tutto l’arco della carcerazione, secondo i parametri di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter; e detto requisito di condotta costantemente regolare dev’essere riferito non solo alla condotta mantenuta in ambito inframurario, ma anche a quella tenuta in ambito esterno, nel corso dell’esecuzione della pena, e quindi anche durante l’eventuale sottoposizione del richiedente ad una misura alternativa (cfr. Cass. 1, 16.1.09 n. 3752, rv. 242444; Cass. 1, 2.2.2000 n. 779, rv. 216079; Cass. Sez 1, n. 10745 del 18/02/2009 dep. 11/03/2009, imp. Mbaye, Rv. 242893).

3. Conforme all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito appare quindi la determinazione adottata nei confronti del ricorrente dal Magistrato di sorveglianza di Lecce, che ha negato il beneficio chiesto dal ricorrente, avendo rilevato come al medesimo fosse stata revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, facendo in tal modo corretto riferimento ad un evento che, pur non verificatosi in ambito inframurario, è pur sempre inquadrabile nell’ambito dell’esecuzione della pena.

4. Consegue a quanto sopra il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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