T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 561 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il legale della ricorrente, con atto depositato all’odierna camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare proposta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di giudizio, avendo il Comune assunto provvedimenti satisfattivi delle proprie istanze;

– alla statuizione sulle spese hanno prestato adesione, mediante sottoscrizione per accettazione, il Sindaco ed i difensori del Comune di Bergamo;

– sussistono i presupposti per emettere la declaratoria di cui all’art. 64, u.c. del c.p.a.;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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