Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 15-04-2011, n. 15455 Affidamento in prova Riabilitazione e cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto l’istanza proposta da A.R., in regime di arresti domiciliari, intesa ad ottenere il beneficio dell’affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, con riferimento alla pena detentiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione, infettagli dal Tribunale di Massa con sentenza del 22 ottobre 2008 per violazione legge stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, reati tutti commessi nell'(OMISSIS).

2. Il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che l’istante, pur disponendo di un domicilio esterno al carcere presso l’abitazione della madre, non aveva allegato alcuna attività lavorativa o risocializzante svolta e che, inoltre, il medesimo, tossicodipendente da lunga data, aveva altresì prospettato la possibilità di continuare a seguire un programma terapeutico presso il SERT di Massa di tipo ambulatoriale; ed ha ritenuto che, tenuto conto della gravità del reato in espiazione, nonchè della sua personalità, essendo egli gravato da numerosi precedenti penali in materia di violazione legge stupefacenti, la misura alternativa richiesta non poteva ritenersi adeguata a prevenire il pericolo di recidiva, anche perchè il programma riabilitativo dall’abuso di droga non era stato previsto come da eseguirsi in ambiente comunitario.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Genova A.R. ricorre per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il programma terapeutico di recupero della sua tossicodipendenza, che aveva in corso di svolgimento presso il SERT di Massa, veniva da lui seguito con serietà e determinazione, essendosi egli regolarmente sottoposto a tutti i controlli medici richiesti ed avendo egli altresì frequentato gli psicologi del servizio sanitario; le analisi delle urine alle quali egli si era periodicamente sottoposto avevano dimostrato che essa ricorrente non aveva fatto più uso di sostanze stupefacenti; pertanto il programma seguito, anche se di tipo non residenziale, aveva dato risultati positivi ed era da ritenere idoneo a consentirgli il recupero psicofisico; pertanto se esso ricorrente fosse stato restituito al regime detentivo, difficilmente avrebbe potuto proseguire in carcere il programma terapeutico iniziato presso il SERT di Massa; inoltre il mero riferimento ai suoi precedenti penali costituiva una motivazione inadeguata per il rigetto della misura alternativa chiesta.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da A.R. è infondato.

2. L’impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata, che gli ha negato il beneficio dell’affidamento terapeutico, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, pur se sintetico, appare adeguato ed incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, per avere esso fatto riferimento alla inadeguatezza del programma di recupero, peraltro esclusivamente territoriale nel senso di non comportare per il soggetto l’obbligo della residenza nella struttura di recupero, tenuto conto della sua pericolosità sociale, quale desumibile, oltre che dai suoi precedenti penali specifici, altresì dalla gravità dei fatti per i quali egli era in espiazione pena. E’ infatti noto che, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4, il Tribunale di Sorveglianza in tanto può accogliere l’istanza di affidamento in prova terapeutico in quanto il programma di recupero, anche per le modalità con cui esso dev’essere svolto, sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (cfr. Cass. 1^, 10.5.06 n. 18517, rv. 233728); il che è stato escluso nella specie.

3. Il ricorso proposto da A.R. va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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