T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 560 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna il provvedimento del 7. 7. 2010 con cui la Prefettura di Brescia ha respinto la istanza di emersione ex art. 1ter l. 102/09.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che l’extracomunitario da far emergere era gravato da una causa legalmente ostativa quale l’inammissibilità Schengen.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’inammissibilità Schengen non sarebbe ostativa in modo automatico alla regolarizzazione.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 15. 12. 2010 il Tribunale accoglieva provvisoriamente l’istanza cautelare, in attesa della decisione dell’autorità straniera sulla procedura avviata dalla difesa della ricorrente per conoscere la natura della segnalazione Schengen.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La difesa della ricorrente ha avviato nel corso del procedimento una procedura per conoscere le cause della segnalazione Schengen.

Nel contesto di questa procedura l’interessato ha provveduto a sanare il debito pecuniario che aveva nei confronti dello Stato ungherese. La difesa della ricorrente segnala che nella banca dati la segnalazione rimane fino a scadenza, pur se l’Ungheria ormai non ha più nulla a pretendere dal soggetto in questione. Questo argomento in sé non è rilevante, perché comunque l’attività difensiva è stata comunque svolta dopo il provvedimento impugnato e non può incidere sulla legittimità dello stesso.

E" invece rilevante un’altra informazione acquisita nel corso della procedura attivata dalla difesa della ricorrente. Il tenore del messaggio del 23. 12. 2010 della Divisione Sirene depositato dalla difesa della ricorrente in corso di giudizio chiarisce, infatti, che il soggetto era stato segnalato nel sistema Schengen perché espulso dall’Ungheria per anni due dal 11. 8. 2006 al 11. 8. 2008. Il termine era pertanto già scaduto alla data in cui era stato emesso il provvedimento impugnato.

La circostanza è decisiva. Lo scopo del sistema di inammissibilità Schengen è infatti non far rientrare in un paese membro un soggetto che è stato espulso da altro paese membro e che non vi può rientrare per un divieto di reingresso. Essendo stati abiliti i controlli di frontiera in area Schengen, infatti, sarebbe semplice eludere un provvedimento emesso da uno Stato rientrando da altro Stato ed, approfittando della possibilità di spostarsi liberamente in area Schengen, tornare poi nello Stato da cui era stato emesso il provvedimento di espulsione.

E" per questo che il legislatore della l. 102/09 ha previsto la impossibilità di regolarizzare gli inammissibili Schengen; perché l’Italia ha assunto un obbligo derivante da trattato internazionale (e superabile solo con procedure descritte nello stesso Trattato) di non far entrare nel proprio territorio soggetti che non possono rientrare in altri paesi aderenti al sistema Schengen.

Ciò posto, nel caso in esame si è detto che il divieto di reingresso in Ungheria scadeva il 11. 8. 2008, e cioè prima del provvedimento impugnato.

In questo contesto la circostanza che l’Ungheria abbia preteso il pagamento del debito pecuniario generato dall’apertura della procedura di espulsione prima di procedere alla cancellazione della segnalazione, e che quindi alla data del provvedimento impugnato la segnalazione Schengen esistesse ancora in banca dati, non è decisiva perché lo scopo della previsione dell’art. 1ter, co. 13, lett. b), l. 102/09 è quella di evitare di dare un titolo di soggiorno a persone che non possono rientrare in altri paesi firmatari del Trattato; il pagamento delle multe vi resta estraneo perché il sistema di segnalazioni Schengen non è un sistema funzionalizzato alla coazione ad adempiere a debiti pecuniari nei confronti degli Stati.

Può essere pertanto favorevolmente apprezzato, sia pure soltanto nei limiti della motivazione, il primo ed unico motivo di ricorso, nella parte in cui sostiene che la segnalazione Schengen non è automaticamente ostativa, in quanto – in forza di una lettura sistematica dell’art. 1ter co. 13 l. 102/09 e dell’art. 95 del Trattato – essa deve ritenersi ostativa purchè sia ad essa sottostante un divieto di reingresso in uno Stato membro ancora efficace alla data del provvedimento impugnato.

In ragione della novità della questione di diritto e della inesistenza di precedenti conformi sul tema, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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