Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 15-04-2011, n. 15476 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Lecce in data 12.12.2008-8.1.2009 confermava la condanna alla pena di giustizia inflitta il 20.10.2005 a S. F. dal Tribunale di Brindisi per la detenzione a fine di spaccio di gr. 4,279 di cocaina e 149,76 di hashish, rinvenuta in un motociclo ricoverato in garage di proprietà della madre dell’originaria coimputata B. il 7.11.2003, previa applicazione delle attenuanti generiche e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Ricorre nell’interesse di S. il difensore fiduciario, con unico articolato motivo denunciando violazione di legge e motivazione contraddittoria in relazione agli artt. 125, 192 e 603 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 133 c.p., perchè:

il rinvenimento di documentazione afferente lo S. e le dichiarazioni della coimputata non comproverebbero comunque un possesso esclusivo di motociclo e garage;

– mancherebbe la prova della destinazione allo spaccio, in particolare per la cocaina;

– la Corte distrettuale non avrebbe acquisito ex art. 603 c.p.p. gli elementi di riscontro all’inattendibilità della B., sollecitati dalla difesa del ricorrente;

– omessa "attenzione" alla tematica del trattamento sanzionatorio proposta con l’atto di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e della somma, equa in relazione al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Il primo motivo è diverso da quelli consentiti, prospettando censura di stretto merito che in realtà mira alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa fase di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte d’appello ha preso in specifico esame il punto afferente la destinazione allo spaccio piuttosto che all’uso personale, risolvendolo in senso confermativo dell’apprezzamento conforme del primo Giudice del merito, attraverso il richiamo alla quantità e qualità delle sostanze ed alle modalità di conservazione (pag. 6). Anche sul punto, pertanto, il motivo si risolve nella sollecitazione a preclusa diversa valutazione del fatto.

Terzo e quarto motivo sono del tutto generici.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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