Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2011, n. 15158 licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pisa, depositato in data 21.10.2004, B.N., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Cassa di Risparmio con mansioni di Responsabile dell’Agenzia di San Miniato Alto, esponeva di essere stata licenziata con nota del 4.7.2003 ad essa pervenuta in data 8.7.2003 per giustificato motivo soggettivo, essendole stato contestato di avere autorizzato, ed in parte direttamente effettuato, operazioni non conformi alle disposizioni aziendali, in tema di rischio assegni e di limiti di autonomia dei Responsabili delle dipendenze nella concessione di credito; tale licenziamento era stato dalla stessa impugnato, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6 con lettera raccomandata del 5.9.2003, spedita in pari data tramite servizio postale, e pervenuta al destinatario l’8.9.2003. Assumeva la tardività della contestazione ed il carattere sproporzionato della sanzione, avendo agito su autorizzazione degli organi superiori, e chiedeva l’accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento con la reintegra nel posto di lavoro e le altre conseguenze previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Con sentenza non definitiva n. 710 in data 17.10/11.12.2006, il Tribunale adito dichiarava la illegittimità del licenziamento per tardività del recesso aziendale.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Istituto datoriale lamentandone la erroneità sotto diversi profili e reiterando l’eccezione di decadenza della L. n. 604 del 1966, ex art. 6 per avere la B. impugnato il licenziamento con lettera recapitata oltre i sessanta giorni dalla data di ricezione della nota con cui il provvedimento solutorio le era stato comunicato.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 8.2/12.2.2008, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dalla B..

In particolare la Corte territoriale aderiva all’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento rilevando che l’impugnativa del licenziamento individuale era atto unilaterale recettizio che produceva effetti di diritto sostanziale soltanto allorchè perveniva a conoscenza del destinatario.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. N. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378c.p.c..
Motivi della decisione

Col predetto ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6 in correlazione con gli artt. 1334 e 1335 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, argomentando dalla natura recettizia dell’atto in questione, aveva ritenuto che il momento di perfezionamento della notifica si identificasse con quello della recezione dell’atto e non con quello dell’invio, disattendendo il principio posto dalla Corte Costituzionale secondo cui, per il soggetto onerato della comminatoria di decadenza, la stessa era impedita dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ovvero all’agente postale, essendo irragionevole porre a carico dello stesso effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi.

Il ricorso è fondato, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza 14 aprile 2010 n. 8830.

Con la predetta pronuncia le Sezioni Unite, intervenendo sul tema della rilevanza della scissione degli effetti in capo al titolare ed in capo al destinatario della impugnazione del licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6 hanno sancito che l’effetto impeditivo della decadenza si riconnette puramente alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e pertanto, la decadenza deve intendersi impedita nel momento in cui detta dichiarazione è emessa dal soggetto legittimato, e non, invece, nel successivo momento in cui il destinatario l’ha ricevuta.

Non rileva dunque, a tali fini, che la comunicazione dell’impugnazione giunga all’indirizzo del datore di lavoro: la natura recettizia dell’impugnazione, quale atto unilaterale destinato in certam personam, implica che gli effetti tipici e proprì di quell’atto, connessi al tenore ed al contenuto della dichiarazione, si producano nel momento in cui il destinatario abbia legale conoscenza dello stesso, ma non comporta invece l’irrilevanza del comportamento del dichiarante e degli effetti che eventualmente vi si riconnettono con riferimento al periodo anteriore alla receptio.

Così, al momento della ricezione della dichiarazione si produce l’effetto tipico della stessa, consìstente nella contestazione al datore di lavoro dell’illegittimità del recesso, mentre il comportamento del lavoratore interessato, utile ad impedire la decadenza dal diritto di conseguire la pronuncia di annullamento del recesso datoriale, viene a compiersi nel momento in cui la dichiarazione impugnatola è emessa e, dunque, nel momento in cui detta dichiarazione è esternata dal dichiarante e posta al di fuori della personale sfera di disponibilità di questo, in particolare una volta che sia avvenuta la consegna all’ufficiale postale della missiva raccomandata destinata ad essere recapitata al datore di lavoro.

Sussiste cioè, sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza, correlato alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ovvero all’agente postale, ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria, correlato alla ricezione dell’atto da parte del destinatario, coerentemente alla natura recettizia dell’impugnazione (Cass. SS.UU., 14.4.2010 n. 8830;

Cass. sez. lav., 4.10,10 n. 20556).

Si impone pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di gravame, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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