Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15453 Affidamento in prova Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata l’1/7/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico proposta da L.T.R., detenuto presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, sul rilievo assorbente della assenza in atti, ed a corredo della istanza, di alcuna attestazione della attuale tossicodipendenza del detenuto alla quale potesse collegarsi il programma terapeutico stilato dalla Comunità FARO di Messina. Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del L.T. ha proposto ricorso, lamentando come il Tribunale fosse incorso in palese errore posto che la certificazione dello stato di tossicodipendenza era stata già accertata dal SERT prima di redigere il programma ed era peraltro conclamata già prima della carcerazione del 2009, sicchè la diversa interpretazione portava alla sostanziale disapplicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza della censura. Giova rammentare che questa Corte ha affermato che è causa di inammissibilità della domanda di affidamento in prova al servizio sociale ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, come mod. dal D.L. 30 dicembre 2005, art. 4 undecies, conv. nella L. 21 febbraio 2006, n. 49) l’omessa od insufficiente allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza. la procedura accertativa di essa e l’idoneità del programma terapeutico concordato, tale onere di allegazione non contrastando con i poteri istruttori officiosi riconosciuti all’A.G. dal comma 3 della citata disposizione, in quanto esercitagli solo quando la domanda abbia superato il vaglio di ammissibilità e diretti ad acquisire chiarimenti, approfondimenti ovvero accertamenti eventualmente in contrasto con le stesse risultanze documentali.

(Cass. sent. n. 44414 del 2008; cfr. anche Cass. sent. n. 38055 del 2006). Di tale principio il Tribunale di Sorveglianza ha fatto evidente quanto puntuale applicazione rilevando che la assoluta carenza di alcuna indicazione documentale attuale rendeva improponibile alcuna indagine ulteriore ed alcuna iniziativa istruttoria officiosa e pertanto ha emesso pronunzia di inammissibilità della istanza.

Il ricorso, non avendo compreso come l’onere di attestazione di una condizione attuale sia previsto quale condizione di accesso alla valutazione di idoneità del proposto programma terapeutico, si diffonde nella irrilevante indicazione di risultanze anteatte della tossicodipendenza del L.T. e pertanto non può che essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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