T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 557 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino italiano che ex art. 1ter l. 2012/09 aveva chiesto di far emergere una lavoratrice che aveva assunto irregolarmente come badante, impugna il provvedimento senza data notificato il 10. 6. 2010 con cui la Prefettura di Bergamo aveva negato l’emersione.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che la cittadina extracomunitaria di cui era stata chiesta l’emersione era una inammissibile Schengen, causa ostativa alla regolarizzazione.

I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. l’inammissibilità Schengen non sarebbe sempre ostativa, potendo avere ad oggetto anche mere irregolarità amministrative.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 1. 10. 2010, n. 693 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare sul rilievo che "il ricorrente versa in una situazione personale tale (affetto da carcinoma con interventi chirurgici di asportazione già subiti) che l’allontanamento della regolarizzanda nelle more della decisione del merito della causa potrebbe comportare un pregiudizio grave ed irreparabile alla salute dello stesso, e che pertanto va accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato".

Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La mancanza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso si ricava, nel caso in esame, dalla dichiarazione resa in udienza dalla stessa parte ricorrente (e confermata, peraltro, dall’Avvocatura dello Stato) secondo cui alla badante sarebbe stato rilasciato il titolo di soggiorno.

In ragione dell’evoluzione della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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