Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15452 titolo esecutivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20/5/2010 il GIP presso il Tribunale di Pescara ha rigettato l’istanza proposta, ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p. nell’interesse di C.A., al fine di ottenere la declaratoria di non esecutività – per invalidità della notifica del titolo – del decreto penale emesso dallo stesso Ufficio in data 16/6/2006 con il n. 378 per violazione degli artt. 633 e 639 bis c.p..

Ad avviso della richiedente, il decreto penale, pur ritualmente notificato a mani proprie del difensore di fiducia, era stato invalidamente notificato alla condannata presso la residenza di (OMISSIS), mediante consegna a persona qualificatasi come convivente e senza altra specificazione, nel mentre essa deducente aveva da tempo variato la propria residenza anagrafica di (OMISSIS).

Il Giudice del merito ha osservato: che assorbente rispetto alle diverse risultanze anagrafiche era il fatto che l’Ufficiale Giudiziario aveva consegnato l’atto nelle mani di C.M., qualificatasi come convivente della destinataria e quindi nel pieno rispetto del disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 1, che a nulla rilevava la risultanza anagrafica attestante un assai recente trasferimento in altro luogo della residenza della G. (posto che la risultanza in discorso aveva solo valore indiziario e che la accertata convivenza ben poteva essere solo temporanea), che peraltro l’atto era stato consegnato anche personalmente al difensore di fiducia, che dagli esposti elementi derivava la ragionevole presunzione di conoscenza dell’atto il quale aveva, pertanto, raggiunto il suo scopo.

Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore della G. ha proposto ricorso in data 3/6/2010, denunziando violazione degli artt. 157 e 460 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le proposte censure siano prive di fondamento.

Il giudice del merito ha invero mostrato piena consapevolezza del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per il quale nel caso in cui la notifica dell’atto sia effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza può essere accolta solo quando il deducente fornisca una prova rigorosa in tal senso. A tal fine è inidonea la produzione di certificati anagrafici con indicazioni difformi dall’attestazione contenuta nella relata di notifica, considerando che la convivenza rileva anche se temporanea, e che la relativa nozione è comunque diversa da quella di coabitazione (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 7399 del 2010). Il giudicante ha invero rilevato che nella residenza nella quale l’Ufficiale Giudiziario effettuò la consegna dell’atto, pur da qualche tempo anagraficamente variata, venne nondimeno rivenuta persona, C.M., che si dichiarò convivente con la destinataria C.A. e su tali premesse ha considerato la inesistenza di alcuna prova contraria di una diversa effettiva convivenza della richiedente. Il ricorso, lungi dal prospettare la falsità della attestazione dell’Ufficiale Giudiziario o dal dedurre di aver offerto tale prova contraria, si limita a ripetere che nella residenza anagrafica "variata" ella abitava effettivamente ma non afferma di aver addotto documentazione in tal senso nè di avere innanzi al giudice del merito articolato prova, sicchè la sua affermazione si limita alla pura e semplice congettura della variazione di residenza effettiva in una con la indicazione anagrafica, e quindi alla prospettazione di una circostanza priva, come dianzi ricordato, di alcuna conducenza allo scopo. Il ricorso va quindi rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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