T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 555 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Vista la nota della Questura di Brescia del 13.11.2010, n. Cat.A 11/Imm./2ì Sez./ Cont./10/SM, con la quale si informa che è stata disposta la revoca del provvedimento impugnato con conseguente segnalazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Brescia di aver espresso parere positivo all’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Signora Pinardi Maria a favore della ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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