Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nza impugnata.
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata è stato convalidato il provvedimento del Questore con il quale al ricorrente è stato vietato per la durata di tre anni di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè ordinato di presentarsi presso le autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni con la partecipazione della squadra nazionale italiana o con quella della squadra Napoli calcio.

Avverso tale ordinanza il Sig. C. propone ricorso lamentando, in sintesi:

1. violazione di legge per non essergli stato concesso un termine ragionevole per la presentazione di memorie e atti difensivi;

2. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di applicazione del provvedimento previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 e, in particolare, in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il primo profilo di ricorso abbia carattere assorbente e debba essere affrontato immediatamente.

Risulta in atti che il decreto del Questore di Napoli, emesso il 1 Aprile 2010 e notificato i successivo giorno 22 alle ore 12,05, è stato convalidato con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari depositata il giorno 23 Aprile. Difetta così il rispetto del termine di 48 ore dalla notificazione che la giurisprudenza di questa Corte ritiene indispensabile per garantire alla persona di esercitare in modo effettivo il proprio diritto a presentare memorie e atti difensivi.

Il mancato rispetto di tale termine nel caso concreto comporta la violazione del diritto della persona come sopra riconosciuto e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sussistendo, come affermato dalla giurisprudenza oramai costante, la perdita di efficacia del provvedimento non ritualmente convalidato entro i termini previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 (si veda per tutte la sentenza di questa Sezione, n. 21344 del 2010, Petrella, rv 247275), limitatamente all’obbligo di presentazione, l’unico impugnabile in questa sede.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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