T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 554 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la memoria depositata nella segreteria di questo Tribunale in data 2 aprile 2011 con la quale il ricorrente afferma che, a seguito dell’ordinanza n.299 del 26.5.2010 di questo Giudice, l’amministrazione resistente ha revocato il provvedimento impugnato consentendogli, in data 30.7.2010, a sottoscrivere il contratto di soggiorno con il cittadino extracomunitario M.V.;

Ritenuto pertanto che non sussiste più per il ricorrente l’interesse alla decisione del ricorso;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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