Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 1 Marzo 2010 con il quale, in relazione alla L. n. 401 del 1989, art. 6, si fa divieto per la durata di cinque anni al Sig. P. di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive con la partecipazione della squadra S.S. Lazio e si fa obbligo allo stesso di presentarsi all’autorità di polizia in concomitanza con tutti gli incontri disputati da tale squadra.

Ricorre il Sig. P. con plurimi motivi così sintetizzabili:

1. violazione di legge per non essere certo il rispetto del termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore (ore 9.15 del 1 marzo 2010), posto che non è stato attestata l’ora di deposito in data 3 marzo 2010 dell’ordinanza di convalida e che al Difensore che intendeva depositare memoria alle ore 9 dello stesso 3 marzo fu opposta in cancelleria l’avvenuta convalida da parte del giudice;

2. violazione di legge per essere state erroneamente considerate come commesse in occasione di manifestazione sportiva le condotte che il ricorrente ha tenuto in occasione di un allenamento della squadra di calcio;

3. carenza di motivazione in ordine alla durata della misura e in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità.
Motivi della decisione

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Risulta in atti che l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice delle indagini preliminari in data 3 marzo 2010 è stata depositata in pari data, ma sul provvedimento non è stata apposta l’ora del deposito, con la conseguenza che debbono trovare applicazione i principi fissati dalle Sezioni Unite Penali della Corte che escludono la possibilità di ricorrere a presunzioni per giungere a ritenere rispettati i termini previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, (sentenza n. 4441 del 2006. Zito, rv 232711).

Deve a questo punto osservarsi che con costante giurisprudenza questa Sezione ritiene che non possa trovare compressione il diritto della persona di esercitare un’effettiva difesa mediante la presentazione di memorie, e tale termine è stato individuato nello stesso arco di tempo di 48 ore dal momento della notificazione del provvedimento amministrativo che la legge riconosce al Pubblico Ministero per la richiesta di convalida.

Il mancato rispetto di tale termine nel caso concreto comporta la violazione del diritto della persona come sopra riconosciuto e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sussistendo, come affermato dalla giurisprudenza oramai costante, la perdita di efficacia del provvedimento non ritualmente convalidato entro i termini previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 (si veda per tutte la sentenza di questa Sezione, n. 21344 del 2010, Petrella, rv 247275), limitatamente all’obbligo di presentazione (l’unico impugnabile in questa sede).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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