Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

za impugnata.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 Marzo 2010, depositata alle ore 15 dello stesso giorno, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma emesso in data 17 Febbraio 2010 e notificato alle ore 9,40 del 5 Marzo successivo, col quale si vieta al Sig. M. l’accesso per la durata di cinque armi ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive cui partecipa la S.S. Lazio e gli si la obbligo, per analoga durata, di presentarsi all’autorità di polizia in concomitanza con dette manifestazioni.

Avverso l’ordinanza giudiziale ricorre il Sig. M. lamentando violazione di legge, e in particolare della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, per avere il giudice convalidato il provvedimento soltanto poche ore dopo la notificazione dello stesso, così impedendogli di svolgere le proprie difese anche mediante il deposito di osservazioni e memorie.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come affermato ormai da tempo da questa Sezione (sentenza n. 2471 del 2008, Castellano, rv 238537), la procedura prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, e successive modifiche, si fonda sul principio che la convalida di una misura restrittiva della libertà personale presuppone l’effettivo esercizio del contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la persona raggiunta dal provvedimento del Questore deve avere a disposizione un congruo termine per depositare le proprie difese; tale termine è stato individuato nello stesso arco di tempo di 48 ore dal momento della notificazione del provvedimento amministrativo che la legge riconosce al Pubblico Ministero per la richiesta di convalida.

Il mancato rispetto di tale termine nel caso concreto comporta la violazione del diritto della persona come sopra riconosciuto e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sussistendo, come affermato dalla giurisprudenza oramai costante, la perdita di efficacia del provvedimento non ritualmente convalidato entro i termini previsti dall’art. 6 cit., comma 3 (si veda per tutte la sentenza di questa Sezione, n. 21344 del 2010, Petrella, rv. 247275) limitatamente all’obbligo di presentazione. (unico impugnabile in questa sede).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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