T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 551 piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti (l’associazione Legambiente + 14 persone fisiche in proprio) impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Iseo del 28. 9. 2009 di approvazione definitiva della variante semplificata al PRG di Iseo per il recupero dell’oratorio (e con essa la deliberazione 17. 4. 2009 di adozione della variante).

Con la variante in questione nel sottosuolo dell’area dove sorgono l’oratorio ed il relativo campo da calcio viene realizzato un parcheggio multipiano (con 170 posti auto e 148 box, a quanto è dato di capire) che verrà gestito da Brescia mobilità, mentre sul suolo soprastante il parcheggio verrà realizzato – sempre a spese di Brescia mobilità- un nuovo oratorio ampliato rispetto a quello attualmente esistente.

Contro questa variante insorgono Legambiente ed alcuni cittadini di Iseo. I motivi che sostengono il loro ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 38, co. 5, d.lgs. 267/00 in quanto la delibera di adozione della variante del 17. 4. 2009 sarebbe stata assunta dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, quindi in regime di soli atti urgenti approvabili;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione artt. 25, co. 1, l.r. 12/05 perché il Comune avrebbe fatto ricorso alla procedura di variante semplificata per le ipotesi in cui le opere siano già state localizzate e occorra solo adeguarne le previsioni, ma nel caso in esame si tratterebbe di una localizzazione effettuata direttamente in sede di variante; inoltre sempre in variante semplificata avrebbe fatto lievitare i volumi dell’oratorio che sono stati quasi raddoppiati;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione direttiva 2001/42/CE per non essere stata avviata la procedura di screening per la verifica in ordine alla necessità della Valutazione ambientale strategica, la cui necessità è stata esclusa direttamente dal Comune sul presupposto che si tratti di una piccola area locale;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 53 e ss. d.lgs. 163/06 perché il protocollo d’intesa tra la Parrocchia, il Comune e Brescia mobilità, da cui nasce la variante, sottrarrebbe l’esecuzione dell’opera alla disciplina del codice appalti;

5. il provvedimento sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti e difetto di motivazione perché l’operazione sarebbe giustificata dalla necessità di creare posti auto e box residenti ma non si considererebbe l’aumento del traffico ed il sovradimensionamento dei parcheggi rispetto alle reali necessità del paese;

6. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 16, co. 3, l.r. 1150/42 e d.lgs. 42/04 per non essere stato chiesto il parere della Soprintendenza, necessario in caso di trasformazioni urbanistiche di aree sottoposte a vincolo paesistico.

Si costituivano in giudizio il Comune di Iseo, la Parrocchia di Sant’Andrea, nonché Brescia mobilità, che deducevano l’inammissibilità (in quanto non legittimato il presidente di Legambiente Lombardia; in quanto non legittimata Legambiente per l’impugnazione di atti diversi da quelli paesaggistici; in quanto non legittimati i singoli cives ricorrenti; in quanto privi tutti i ricorrenti di un interesse attuale a ricorrere), e comunque l’infondatezza dei relativi motivi.

Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza del 11. 2. 2010, n. 95 il Tribunale respingeva per motivi attinenti il periculum in mora.

Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 23. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse, conformemente a quanto eccepito dal Comune di Iseo nella sua comparsa conclusionale.

I passaggi del ragionamento del Tribunale sono i seguenti.

In fatto, occorre precisare che con il provvedimento impugnato il Comune di Iseo si è limitato soltanto a localizzare l’opera pubblica costituita dal parcheggio multipiano interrato, ma non ha autorizzato l’inizio di alcun tipo di lavoro edilizio, né ha fissato l’esatto profilo delle opere che dovranno essere realizzate, che sono rimesse a successivo piano attuativo.

La difesa della ricorrente ha ragione quando sostiene che gli atti della procedura di pianificazione impugnata sono stati redatti dal Comune di Iseo in modo non chiarissimo ed hanno consentito di coltivare il dubbio su cosa esattamente si stesse approvando; infatti, nel corpo della delibera di adozione della variante l’Assessore all’Urbanistica sente il bisogno di precisare "in questa sede non si approva nessun progetto, ma si adotta una variante al p.r.g." (riga 6 del provvedimento).

In ogni caso, che si tratti della mera localizzazione di un’opera pubblica che abbisognerà di un piano attuativo perché sia definito esattamente cosa viene costruito, lo si ricava con certezza dalla scheda informativa delle varianti al p.r.g., in cui sono indicate le modalità attuative della variante che sono: "obbligo di presentazione di piano attuativo (piano di recupero) convenzionato che contenga indagini archeologiche stratigrafiche, storiche, geologiche, sismiche, studi della mobilità del traffico e delle emissioni in atmosfera, verifiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche; obbligo di reperire i vincolanti pareri sovracomunali contestualmente al piano attuativo" (doc. 6 prodotto dal Comune).

Posto, pertanto, in fatto che ciò che è stato approvato con la variante semplificata al p.r.g. è soltanto la localizzazione nel sottosuolo dell’oratorio di un parcheggio multipiano che prima non era previsto negli strumenti urbanistici, occorre in diritto confrontare con il contenuto di questo provvedimento l’interesse che è stato dedotto in giudizio dai ricorrenti a sostegno del ricorso.

Il ricorso giurisdizionale, infatti, può essere presentato soltanto da un soggetto:

– che affermi che un interesse giuridicamente tutelato è stato leso dal provvedimento impugnato (interesse ad agire),

– e che affermi tale interesse come proprio (legittimazione ad agire).

Nel caso di specie, se il Tribunale non rileva questioni sulla legittimazione ad agire (i ricorrenti persone fisiche la ottengono mediante la c.d. vicinitas; Legambiente è legittimata ex lege), maggiori perplessità desta l’interesse ad agire dedotto dai ricorrenti.

Nello spiegare in cosa i loro interessi giuridicamente tutelati sarebbero stati lesi in concreto dal provvedimento impugnato i ricorrenti affermano:

– nel ricorso, che "il raddoppio delle volumetrie in loco esistenti e la creazione di un parcheggio distribuito su due piani porterà un rilevante numero di autovetture il cui transito e la sosta cagioneranno un inevitabile peggioramento dell’ambiente con effetti pregiudizievoli sulla qualità della vita dei ricorrenti e sul valore dei loro immobili. Il continuo e giornaliero passaggio delle nuove autovetture aumenterà l’inquinamento acustico e la presenza di polveri sottili, si assisterà ad un intasamento delle piccole vie con conseguente minore vivibilità del limitrofo contesto. La realizzazione poi della sala polivalente e delle altre strutture previste priverà i residenti dell’unico polmone verde in loco esistente" (pagina 22),

– nella memoria del 18. 2. 2011 si ritorna sull’argomento traffico ed inquinamento (pagina 6),

– nella memoria di replica del 2. 3. 2011, cambiando prospettazione, si evidenzia invece che "la creazione del parcheggio interrato determinerà un elevato rischio di contaminazione dello strato acquifero freatico presente a quota 187,30 m. posto che la realizzazione dell’autorimessa in progetto indurrebbe un aumento del grado di vulnerabilità in quanto diminuirebbe la soggiacenza della falda e verrebbe a mancare l’azione protettiva esplicata dal suolo e dal non saturo"; si aggiunge inoltre che "la costruzione dei due piani interrati e delle relative fondazioni richiederà consistenti scavi e massicce perforazioni della profondità di circa 7 metri, alimentando nei ricorrenti che risiedono a ridosso dell’area di intervento il fondato timore che le vibrazioni ad essi connesse possano danneggiare i loro edifici" (pagine 5 e 6).

In definitiva, aumento del traffico, inquinamento acustico ed atmosferico, perdita del verde, contaminazione dell’acquifero, vibrazioni prodotte dagli scavi sono gli argomenti spesi dai ricorrenti a sostegno dell’interesse al ricorso. Si ritiene, peraltro, che questi interessi – tutti senz’altro giuridicamente tutelati dall’ordinamento – debbano essere spesi contro i successivi atti della pianificazione e contro l’approvazione del progetto.

Contaminazione dell’acquifero e vibrazioni prodotte dagli scavi dipenderanno in concreto dalle cautele che saranno poste dall’amministrazione quando si tratterà di autorizzare i lavori, ed allo stato sono meramente ipotetiche; la perdita del polmone verde del campo da calcio non sembrerebbe esserci, perché nel protocollo d’intesa da cui è nata la variante sono riportate varie ipotesi costruttive del soprasuolo che sono fondate comunque sulla realizzazione di campi da basket, pallavolo e di calcetto; l’aumento del traffico dipenderà in realtà da dove saranno previsti l’ingresso e l’uscita del parcheggio, e da come sarà riorganizzata la viabilità di zona per effetto della nuova opera, e non può ancora essere considerato una conseguenza scontata della localizzazione del parcheggio, posto che ad esso conseguirà comunque la diminuzione del traffico di chi cerca parcheggio in superficie che – se correttamente pianificata nel dettaglio – potrebbe bilanciare l’aumento del numero delle autovetture che vengono a cercare il parcheggio in centro; l’aumento delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico sono anch’esse allo stato una conseguenza non scontata della mera localizzazione dell’opera e dipenderanno dagli accorgimenti che prenderà il Comune di Iseo in sede di approvazione del piano di recupero (in cui si ricorda – perché lo si è accennato prima riportando il testo della scheda informativa allegata alla variante – che la Parrocchia sarà obbligata a presentare "studi della mobilità del traffico e delle emissioni in atmosfera").

In definitiva, la mera localizzazione di un parcheggio pubblico – che non è né una discarica, né un’area industriale/artigianale, né un condominio con parecchi appartamenti, opere che determinano inevitabilmente un peggioramento delle condizioni di vita della zona – non incide di per sé sulla maggiore o minore vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo conseguenza la stessa delle concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona la costruzione.

Ne consegue che i ricorrenti non hanno un interesse attuale a coltivare il ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA inammissibile il ricorso.

CONDANNA i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di lite, che determina in euro 1.000, oltre i.v.a. e c.p.a. (per ciascuna di esse).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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