Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 15-04-2011, n. 15434

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento 22 dicembre 2009 del Questore di Roma al Sig. C. è stato imposto il divieto per cinque anni di frequentare i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e quello dell’obbligo di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri di Montecatini T.me per analogo periodo in occasione degli incontri di calcio sostenuti dalla Lazio calcio.

Il provvedimento è stato notificato al Sig. C. il giorno 14 gennaio 2010 alle ore 20.15 e, su richiesta di convalida avanzata dal Pubblico Ministero il giorno successivo, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso ordinanza di convalida in data 18 gennaio 2010 con deposito in cancelleria in ora non precisata.

Propone ricorso il Sig. C..

Con primo motivo lamenta violazione di legge in relazione ai termini previsti dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 per essere carente la prova che l’ordinanza di convalida sia intervenuta entro le 96 ore previste.

Con secondo motivo lamenta vizio di motivazione per non essere state illustrate le ragioni circa l’esistenza dei presupposti che giustificano la misura e circa la durata della stessa.
Motivi della decisione

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte rileva che per quanto concerne la misura dell’obbligo di presentazione alle autorità in coincidenza con l’orario di svolgimento delle manifestazioni sportive il Giudice delle indagini preliminari è tenuto a depositare l’ordinanza di convalida nel rispetto del termine di legge di 96 ore, che decorre dall’ora delle notificazione del provvedimento del Questore all’interessato, e che tale termine ha una sua organicità che non viene condizionata dal momento in cui il Pubblico Ministero proceda alla richiesta di convalida del provvedimento (Terza Sezione Penale, sentenza n. 2472 del 2008, Vallini, rv 238538). La Corte ritiene, altresì, che deve trovare condivisione il principio secondo cui in materia di libertà personale l’accertamento del rispetto dei termini previsti dalla legge, che sono mutuati dalle disposizioni costituzionali, deve essere rigoroso e non sono ammesse presunzioni (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 4441 del 2006, Zito, rv 232711), con la conseguenza che "l’incertezza non risolvibile, allo stato degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del Questore a comparire all’ufficio di polizia….comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione" e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida emessa dal giudice. L’applicazione di tali principi al caso in esame, a parere della Corte, non comporta l’annullamento del provvedimento richiesto dal ricorrente e dallo stesso procuratore generale. Come osservato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la caducazione del provvedimento deve essere dichiarata qualora sussista una "incertezza non risolvibile" circa il rispetto dei termini di legge, incertezza che non può essere sciolta "ricorrendo a presunzioni" (si veda la conforme sentenza di questa Sezione, n. 20785 del 2010, Vernieri, rv 247185). Ebbene, la Corte rileva che il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari è datato 18 gennaio 2010, ore 14,30 e risulta depositato in pari data con attestazione di cancelleria che, tuttavia, non indica alcun orario; da tali elementi risulta pacificamente che l’atto fu depositato in orario di apertura delle, cancellerie del giorno 18 gennaio, orario che termina contrattualmente ben prima delle ore 20,15 (orario ultimo di scadenza del termine di legge); non sussiste, dunque, alcun dubbio che l’ordinanza di convalida fu depositata anteriormente alle ore 20,15 del 18 gennaio 2010, e dunque entro le 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore al ricorrente.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari contiene espressa motivazione in ordine al fatto che dal verbale di arresto in flagranza del ricorrente in data 6 dicembre 2009 emergano elementi che confermano il giudizio di pericolosità operato dal Questore e che rendono legittima e proporzionata la misura imposta. Si è in presenza di motivazione coerente e logica e come tale non suscettibile di censura in questa sede.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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